Ordinanza N. 10 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
04/02/1967
Data deposito/pubblicazione
04/02/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/02/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
attribuzione” della Giunta regionale della Valle d’Aosta, in persona
del suo presidente avv. Severino Caveri, contro il Consiglio regionale
della medesima Valle, nella persona del suo presidente pro- tempore,
depositato in cancelleria il 30 maggio 1966 ed iscritto al n. 14 dei
Registro ricorsi 1966, per l’annullamento dei seguenti atti del
Consiglio della Valle: convocazione del 20 maggio 1966, portante al n.
3 “sfiducia, revoca e sostituzione della Giunta regionale e del suo
Presidente”; deliberazione e decisioni adottate in relazione al punto
suindicato dell’ordine del giorno nelle sedute del 23 e del 25 maggio
1966 (oggetto n. 21 del verbale del 23 maggio 1966 e n. 30 del verbale
del 25 maggio 1966); e, per quanto occorra, delle deliberazioni di cui
agli oggetti nn. 16 e 17 (convalida e giuramento dei consiglieri Barmaz
e Manganone), n. 19 (accettazione delle dimissioni del Presidente del
Consiglio Marcoz e del vice Presidente Perrucon), nn. 27 e 29
(elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo vice Presidente,
rispettivamente nelle persone dei consiglieri Montesano e
Personnettaz).
Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione
del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto, secondo quanto si legge nel ricorso, che il Commissario,
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 18
maggio 1966, convocava il Consiglio della Regione per il 23 maggio
1966, fissandone l’ordine del giorno, contenente al n. 3 l’oggetto
“sfiducia, revoca e sostituzione della Giunta regionale e del suo
Presidente”;
che, nella seduta del 23 maggio 1966, il Presidente dell’Assemblea,
consigliere Personnettaz, dichiarava che dovesse procedersi alla revoca
e sostituzione del Presidente e della Giunta ai sensi dell’art. 48
dello Statuto speciale, per le violazioni di legge compiute dal
Presidente e dalla Giunta medesimi, seguendo la procedura stabilita
dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62;
che il Consiglio regionale, nella seduta del 23 maggio 1966 e in
quella successiva del 25 dello stesso mese, prendeva atto che per
revocare il Presidente e la Giunta sarebbe stata sufficiente, in
seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei consiglieri
in carica;
che tali atti sarebbero stati già tali da ledere in modo attuale e
concreto la sfera di competenza costituzionale della Giunta regionale,
non essendo previsto dallo Statuto che il Consiglio possa revocare e
sostituire la Giunta, tranne che nella ipotesi dell’art. 48 dello
Statuto speciale che, nel caso, non ricorre;
che si verificherebbe perciò l’ipotesi di conflitto costituzionale
tra poteri, poiché sia il Consiglio, sia la Giunta regionale della
Valle d’Aosta sono entrambi organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà dei poteri a cui appartengono;
Considerato che il ricorso proposto contro il Consiglio della
Regione Valle d’Aosta dalla Giunta non può dare adito, in alcun modo,
a un conflitto tra poteri dello Stato ai sensi degli artt. 134 della
Costituzione, 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Quale che sia,
infatti, l’interpretazione da dare alle norme ora richiamate e quali
che siano di conseguenza i “poteri dello Stato” ai quali esse fanno
riferimento, è di tutta evidenza che non possono essere considerati
“poteri dello Stato”, né la Regione, né il Consiglio o la Giunta di
una Regione, anche se si volessero configurare questi due organi
rispettivamente titolari del potere legislativo e del potere esecutivo
della Regione. E altrettanto evidente è, di conseguenza, che né il
Consiglio, né la Giunta di una Regione possono essere ritenuti organi
competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello
Stato;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
promosso dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta contro il Consiglio
regionale della medesima Valle, depositato in cancelleria il 30 maggio
1966 e contrassegnato col n. 14 del Registro ricorsi dell’anno 1966.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI.