Ordinanza N. 10 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
14/01/1986
Data deposito/pubblicazione
14/01/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/01/1986
REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE
FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE
GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott.
FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
19 gennaio 1979, n. 17, recante ” Interventi per alcune zone del
territorio nazionale colpite da calamità naturali ” promosso con
ricorso della regione Piemonte, notificato il 26 febbraio 1979,
depositato in cancelleria l’8 marzo 1979 ed iscritto al n. 6 del
registro ricorsi 1979.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 1979, la
regione Piemonte ha chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17 (Interventi per alcune
zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali) nella
parte in cui riserva alla competenza dello Stato i lavori di
costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di II e
III categoria ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonché
le opere di pronto intervento da eseguirsi in Piemonte; per asserito
contrasto con gil artt. 117 e 118 della Costituzione;
che, nel relativo giudizio, si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, deducendo l’infondatezza dell’impugnativa.
Considerato che analoga questione (relativa alla precedente legge 3
gennaio 1978, n. 2) è stata dichiarata non fondata da questa Corte con
la sentenza 9 luglio 1984, n. 188, che ha escluso lesioni dirette della
sfera di autonomia garantita alle Regioni dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione ogni volta che il legislatore nazionale ravvisi, nella
necessità di intervenire con misure urgenti e indilazionabili in zone
colpite da calamità naturali, un preminente interesse nazionale da
tutelare, in quanto tali interventi esigono un indirizzo unitario, sia
dal punto di vista programmatico che organizzativo, che soltanto lo
Stato può adeguatamente assicurare; tanto più quando tali misure
riguardino opere idrauliche di II e III categoria ricadenti in bacini
idrografici considerati interregionali ai sensi dell’art. 89 d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616;
che le opere di II e III categoria che la Regione ricorrente
rivendica alla sua competenza ricadono senz’altro nel bacino
idrografico del Po, ricompreso tra i bacini definiti interregionali dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977
(la cui legittimità è stata affermata dalla sentenza di questa Corte
del 9 luglio 1984, n. 188);
che, pertanto, non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano
la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, il ricorso va
dichiarato manifestamente infondato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17
(Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da
calamità naturali) sollevata con il ricorso della regione Piemonte
indicato in epigrafe, in relazione agli artt. 117 e 118 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere