Ordinanza N. 100 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
16/06/1970
Data deposito/pubblicazione
16/06/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo
1969 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di Bertett Luigi ed altri, iscritta al n. 130 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 1970 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che l’ordinanza del giudice istruttore del tribunale di
Roma, indicata in epigrafe, ha proposto una questione di legittimità
costituzionale concernente “l’art. 303 cod. proc. pen., in relazione
agli artt. 365, 366, 367 e 368 dello stesso codice, nella parte in cui
accorda, nella istruzione formale, al pubblico ministero la facoltà di
assistere all’interrogatorio dell’imputato e di fare, in tale
occasione, istanze, osservazioni e richieste”;
che la questione viene proposta in riferimento all’articolo 24,
secondo comma, della Costituzione;
che la violazione della predetta norma costituzionale viene
denunciata perché il vigente codice processuale non conferisce al
difensore dell’imputato, in relazione all’interrogatorio di questo, le
stesse facoltà che l’impugnato art. 303 riconosce al pubblico
ministero;
che, ad avviso del giudice a quo, siffatta disciplina, non
rispettando il principio del contraddittorio, darebbe luogo ad una
disparità di trattamento fra pubblico ministero e difesa, tale da
violare il diritto garantito dalla norma costituzionale di raffronto;
che le parti non si sono costituite;
che l’Avvocatura generale dello Stato – costituitasi con atto del 4
giugno 1969 in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri
– ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo esplicitamente restringe l’oggetto
del presente giudizio al solo art. 303 del codice di procedura penale,
nella parte innanzi indicata, perché, a suo avviso, il sindacato di
questa Corte non potrebbe essere esercitato sulla “mancanza di una
norma” che attribuisca al difensore il potere di assistere
all’interrogatorio dell’imputato;
che peraltro nell’ordinamento esiste una norma – ricavabile
dall’art. 304 bis, primo comma, dello stesso codice che esclude il
diritto del difensore ad assistere all’interrogatorio; né sussiste
ragione alcuna che impedisca che siffatta norma possa costituire
oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale;
che il dubbio di legittimità costituzionale prospettato
dall’ordinanza di rimessione – dubbio che non può certo essere
dichiarato manifestamente infondato, perché la sua soluzione esige
un’indagine approfondita – si riflette anche sull’art. 304 bis, il cui
contenuto normativo viene assunto dal giudice a quo come punto di
riferimento della questione;
che la denunziata disparità di trattamento fra pubblico ministero
e difensore, ove venisse riconosciuta come contrastante con l’art. 24,
secondo comma, della Costituzione, potrebbe essere eliminata sia
escludendo il primo dall’assistenza all’interrogatorio, sia
ammettendovi il secondo, vale a dire sia con una pronunzia di parziale
illegittimità dell’art. 303 sia con una pronunzia di parziale
illegittimità dell’art. 304 bis, primo comma;
che la scelta fra l’una o l’altra soluzione non può dipendere dal
modo in cui occasionalmente la questione viene fissata dall’ordinanza
di rimessione, ma deve essere operata tenendo conto sia dei principi
generali ai quali risulta ispirata la struttura del processo sia delle
direttive desumibili dalla norma costituzionale di raffronto;
che appare perciò necessario – salva ogni pronunzia sul merito –
sollevare incidentalmente, in riferimento all’art. 24, secondo comma,
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 304 bis, primo comma, nella parte in cui esclude il diritto
del difensore di assistere all’interrogatorio dell’imputato;
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 304 bis, primo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto del
difensore di assistere all’interrogatorio dell’imputato, in riferimento
all’art. 24, secondo comma, della Costituzione;
2) ordina il rinvio del giudizio, perché la questione sia trattata
congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al
numero precedente;
3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.