Ordinanza N. 101 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
10/06/1969
Data deposito/pubblicazione
10/06/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/05/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE, Giudici,
Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 255, promosso con
ordinanza emessa il 7 dicembre 1967 dal Tribunale di Bari nel
procedimento civile vertente tra la Mensa arcivescovile di Foggia e
l’Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 15
del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968.
Visti gli atti di costituzione della Mensa arcivescovile e
dell’Ente di riforma fondiaria;
udita nell’udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
uditi l’avv. Giuseppe Carrieri, per la Mensa arcivescovile, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l’Ente di
riforma fondiaria.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1967 nel giudizio
pendente tra la Mensa arcivescovile di Poggia in persona del Vescovo
pro tempore e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e
Lucania, il tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
1952, n. 255, con cui erano stati espropriati ad Anglisani Adele, dante
causa della Mensa, ha. 54,74,10 di terreni in attuazione della legge 21
ottobre 1950, n. 841;
che nell’ordinanza si precisa che la questione era stata
prospettata dalla Mensa arcivescovile perché non sarebbe stato tenuto
conto, nella determinazione della superficie espropriabile, delle
detrazioni da operarsi in conseguenza delle vendite a suo tempo
effettuate dalla Anglisani ai sensi degli artt. 1 e 11 del decreto
legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sulla formazione della piccola
proprietà contadina, e 20 della citata legge n. 841 del 1950;
Considerato che, peraltro, nell’ordinanza stessa il tribunale si è
limitato, da un lato, a definire come “controvertibile” il diritto
della espropriata al beneficio delle detrazioni suddette, in quanto
risulterebbero acquisiti solo elementi di prova contrastanti circa la
sussistenza delle condizione di legge per gli invocati benefici, e,
dall’altro, a dare atto della esistenza di una controversia fra le
parti circa l’avvenuta considerazione o meno di alcune delle vendite
stesse ai fini dell’esproprio, senza tuttavia pronunciarsi al riguardo;
Considerato che in tal modo si è omesso di accertare essenziali
elementi di fatto che interessano la questione proposta ai fini della
dimostrazione della rilevanza, di stretta competenza del giudice a quo;
che per l’acquisizione di detti elementi è necessario rimettere
gli atti al tribunale di Bari;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.