Ordinanza N. 101 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
16/06/1970
Data deposito/pubblicazione
16/06/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
settembre 1968, n. 24362, dell’Amministrazione provinciale di Genova in
materia di pesca nelle acque interne, sollevato dal pretore di Chiavari
con ordinanza emessa il 3 maggio 1969 sulle denuncie a carico di
Tarasco Ezio, Salimbeni Alessandro e Melchioni Giovanni ed iscritta al
n. 3 del registro ricorsi 1969.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice
relatore Michele Fragali.
Ritenuto che il presidente della provincia di Genova il 19
settembre 1968, in virtù dei poteri accordatigli dall’art. 49 del
D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del
Ministero dell’agricoltura e delle foreste, e in base all’art. 15,
lett. b, del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con
R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, disponeva alcuni divieti di pesca in
alcune acque interne;
che, intervenuta la legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla
depenalizzazione di alcune infrazioni, il pretore di Chiavari,
provvedendo in merito ad alcune denuncie trasmessegli per violazione
del divieto predetto, rinviava gli atti alla provincia sostenendo che
il provvedimento provinciale non poteva non comprendersi fra quei
regolamenti la cui violazione per l’art. 1 lett. d della legge predetta
più non costituisce reato;
che la provincia, seguendo un parere del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste, riteneva di andare in contrario
avviso e con nota 3 aprile 1969 restituiva gli atti al pretore;
che in conseguenza di ciò il pretore il 3 maggio 1969 proponeva a
questa Corte istanza di risoluzione del conflitto insorto, ritenendo
che si versasse nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 134
della Costituzione;
che non c’è stata costituzione di parti.
Considerato che la provincia non è organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene, secondo la
disposizione dell’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87;
che tale osservazione assorbe altri profili, pure attinenti alla
ammissibilità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal pretore di Chiavari con il provvedimento indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.