Ordinanza N. 102 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
10/06/1969
Data deposito/pubblicazione
10/06/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/05/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE, Giudici,
luglio 1966, n. 607, recante “Norme in materia di enfiteusi e
prestazioni fondiarie perpetue”, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 giugno 1968 dal pretore di Agropoli nel
procedimento civile vertente tra Urti Gaetano e De Vargas Machuca
Carlo, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
2) ordinanza emessa il 6 luglio 1968 dal pretore di Tione nel
procedimento civile vertente tra Zanini Giuseppe e il Comune di
Bondone, iscritta al n. 197 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 28 settembre 1968;
3) ordinanza emessa il 31 luglio 1968 dal pretore di Capri nel
procedimento civile vertente tra la società Silvania ed altra e
Scarpato Michele ed altri, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del
12 ottobre 1968;
4) ordinanza emessa il 18 dicembre 1967 dal pretore di Chieti nel
procedimento civile vertente tra Del Villano Cesira e Agata Carolina ed
altre, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968.
Udita nella camera di consiglio dell’8 maggio 1969 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni.
Ritenuto che con quattro ordinanze emesse nel corso di altrettanti
procedimenti civili aventi tutti ad oggetto l’affrancazione di fondi
enfiteutici a norma della legge 22 luglio 1966, n. 607, sono state
sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale, concernenti
varie norme della legge medesima, e precisamente:
che con ordinanza del 7 giugno 1968 emessa nel procedimento
vertente fra Urti Gaetano e De Vargas Machuca Carlo, il pretore di
Agropoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 4, 5, 6 e 7 della detta legge per asserito contrasto
con gli artt. 24, commi primo e secondo, e 3, commi primo e terzo,
della Costituzione, in quanto il procedimento ivi previsto per
l’affrancazione si svolgerebbe in violazione del principio del
contraddittorio attribuendo all’ordinanza emessa dal pretore efficacia
immediatamente estintiva del diritto del concedente, senza prendere in
considerazione le eccezioni del medesimo, e si risolverebbe comunque in
un vantaggio per l’enfiteuta, che avrebbe la possibilità di vedere
immediatamente soddisfatta la propria pretesa, a differenza del
concedente, che dovrebbe assistere passivamente all’estinzione del
proprio diritto.
In particolare, l’art. 4 della legge impugnata contrasterebbe poi
con l’art. 3 della Costituzione anche in quanto classificherebbe il
provvedimento come “ordinanza non impugnabile” mentre il provvedimento
stesso avrebbe tutti i caratteri della sentenza e non dell’ordinanza;
b) dell’art. 8, in relazione sia agli artt. 42 e 44 della
Costituzione, in quanto la ivi sancita indiscriminata prevalenza
dell’affrancazione sulla devoluzione violerebbe i principi della
funzione sociale della proprietà e del razionale sfruttamento del
suolo; sia all’art. 41 della Costituzione, in quanto la detta nornia
inciderebbe su diritti già acquisiti contrattualmente dai concedenti;
c) dell’art. 1, sia in relazione all’art. 3 della Costituzione in
quanto dettando le nuove norme sulla determinazione dei canoni e dei
capitali di affranco in riferimento al reddito dominicale del 1939,
assoggetterebbe arbitrariamente ad un medesimo trattamento situazioni
obbiettivamente diverse; sia in relazione all’art. 42 della
Costituzione perché disporrebbe una sostanziale espropriazione dei
concedenti, mediante il pagamento di una indennità irrisoria;
che con ordinanza emessa il 6 luglio 1968 nel procedimento vertente
tra Zanini Giuseppe ed il Comune di Bondone, il pretore di Tione ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge in questione in relazione agli articoli 3, 41 e 42 della
Costituzione per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli esposti
a sostegno della analoga impugnazione come sopra sollevata dal pretore
di Agropoli;
che con ordinanza emessa il 31 luglio 1968, nel procedimento
vertente fra la società Silvania e Maresca Gelsomina contro Scarpato
Michele ed altri, il pretore di Capri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale:
a) dell’intero testo della citata legge “in relazione agli artt.
111 e 113 della Costituzione” per preteso “eccesso di potere
legislativo”;
b) degli artt. 1, 8 e 9 della legge stessa, in relazione all’art.
42 della Costituzione, in quanto comporterebbero una espropriazione a
danno dei concedenti viziata per motivi analoghi a quelli esposti
nell’ordinanza del pretore di Agropoli in relazione all’art. 1
medesimo.
Che infine, con ordinanza emessa nel corso del procedimento
vertente fra Del Villano Cesira e Agata Carolina ed altri, il pretore
di Chieti ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
ripetuto art. 1 della legge in esame, in relazione agli artt. 42,
secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione, osservando che se sul
fondo da affrancare insiste un fabbricato rurale, in tutto o in parte
improduttivo di reddito imponibile, la misura del capitale di
affrancazione, collegata invece esclusivamente al reddito dominicale in
virtù della norma impugnata, non rifletterebbe adeguatamente il
fabbricato in questione e si verificherebbe, così, una violazione del
diritto di proprietà a danno dei concedenti, che si vedrebbero
espropriati dei fabbricati o delle parti di essi non utili ai fini
della determinazione del reddito dominicale senza alcun corrispettivo;
che inoltre, secondo il pretore, la norma violerebbe il principio
di eguaglianza perché essendo eguale il capitale di affrancazione per
terreni di eguale reddito dominicale, indipendentemente dalla presenza
o meno di fabbricati rurali, ne deriverebbe una ingiustificata
disparità di trattamento a danno dei concedenti proprietari di terreni
provvisti di fabbricati di tale specie;
che in nessuno dei giudizi di legittimità costituzionale così
istituiti vi è stata costituzione di parti.
Considerato che le sopra indicate ordinanze di rimessione
prospettano questioni concernenti la stessa legge, sotto profili in
parte comuni ed in parte autonomi, ma tutti collegati da identità
dell’oggetto dei giudizi per cui è opportuno disporne la riunione;
che, in base agli atti, i rapporti enfiteutici in discussione
risultano stipulati in epoca anteriore al 28 ottobre 1941;
che le questioni come sopra proposte dai pretori di Agropoli, Tione
e Capri sono state già esaminate dalla Corte, che con la sent. n. 37
del 1969 le ha disattese per quanto riguarda i rapporti istituiti prima
della data suddetta, dichiarando la illegittimità dell’art. 1 della
legge 22 luglio 1966, n. 607, limitatamente alla parte in cui comprende
nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge
conclusi successivamente alla data medesima; che, inoltre, la Corte con
la sentenza n. 65 del 1957 ha riconosciuto che anche i fabbricati
rurali, privi di reddito imponibile ed esenti dalla normale imposta
fondiaria, concorrono tuttavia alla determinazione del reddito
dominicale;
che non sono stati addotti nuovi motivi né sussistono ragioni per
discostarsi dalle precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la riunione dei giudizi sopra menzionati;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente
l’affrancazione dei fondi enfiteutici nel suo intero testo e negli
artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sollevate con le ordinanze dei pretori di
Agropoli, Tione, Capri e Chieti, come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.