Ordinanza N. 102 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
30/03/1999
Data deposito/pubblicazione
30/03/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
penale militare di pace in riferimento all’art. 8, secondo e terzo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza), promosso con ordinanza
emessa l’11 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale militare di Cagliari, iscritta al n. 791 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Cagliari, nel corso di un procedimento penale a
carico di un imputato del reato di diserzione, con ordinanza in data
11 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 148 del codice penale militare di pace, in relazione
all’art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n.
772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza), nella
parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per
il militare che sia già stato condannato a pena di durata uguale al
servizio militare ancora da svolgere;
che il remittente – dopo avere ricordato l’orientamento
giurisprudenziale, costituente diritto vivente, secondo il quale i
reati di assenza dal servizio devono essere ritenuti reati
permanenti, e dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale
che, con particolare riferimento al reato di rifiuto del servizio
militare previsto dall’art. 8 della legge n. 772 del 1972, “ha
inteso evitare l’effetto perverso del susseguirsi delle condanne
penali” – rileva che questa Corte, con la sentenza n. 43 del 1997, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 8, secondo
e terzo comma, nella parte in cui non esclude la possibilità di più
di una condanna per il reato di rifiuto totale e tempestivo della
prestazione militare determinato da obiezione di coscienza, vale a
dire del rifiuto manifestato prima dell’assunzione del servizio
adducendo i motivi di cui all’art. 1 della legge;
che, ad avviso del giudice a quo poiché questa Corte in altre
precedenti pronunce (sentenze nn. 409 del 1989 e 343 del 1993)
avrebbe affermato l’identità dell’interesse protetto dalle due
distinte ipotesi di reato – quella prevista dalla normativa
sull’obiezione di coscienza e quella relativa ai reati di assenza dal
servizio – non potrebbe ravvisarsi alcuna differenza tra colui che
rifiuta il servizio militare adducendo, anche in modo pretestuoso, i
motivi di cui all’art. 8, primo comma, della legge n. 772 del 1972, e
colui che rifiuta il servizio militare di leva senza addurre motivo
alcuno o adducendone di diversi, come avverrebbe nel caso sottoposto
al suo giudizio;
che l’art. 148 cod. pen. mil. pace, in relazione all’art. 8,
secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in
cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il
militare che sia già stato condannato a pena di durata uguale al
servizio ancora da svolgere, contrasterebbe, pertanto, con l’art. 3
della Costituzione, per il deteriore trattamento riservato al
militare condannato per il reato di diserzione rispetto a quello
applicabile a chi rifiuta il servizio militare ai sensi del citato
art. 8, potendosi punire il militare per un numero indefinito di
volte, mentre l’obiettore di coscienza viene punito, a seguito della
sentenza di questa Corte n. 43 del 1997, con un’unica condanna;
che la disposizione censurata, ad avviso del giudice a quo
violerebbe altresì l’art. 27, terzo comma, della Costituzione,
poiché una serie indeterminata di condanne per un fatto
sostanzialmente unico contrasterebbe con il principio di umanità e
con la finalità rieducativa della pena, trasformandosi in una “prova
di forza” tra lo Stato e l’individuo.
Considerato che l’art. 8 della legge 15 dicembre 1972 n. 772,
assunto dal remittente come tertium comparationis è stato sostituito
dall’art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza), e che l’art. 23 di quest’ultima
legge stabilisce che la legge n. 772 del 1972, e successive modifiche
ed integrazioni, è abrogata;
che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante
(v., per un precedente specifico, ordinanza n. 194 del 1988).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola