Ordinanza N. 103 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
19/11/1966
Data deposito/pubblicazione
19/11/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/11/1966
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
regolamento di competenza in relazione alle circolari nn. 2992 e 2992/C
del 18 e 27 febbraio 1965 dell’assessore per gli enti locali della
Regione siciliana, nonché della circolare della Commissione
provinciale di controllo di Ragusa n. 2548/A del 25 febbraio 1965.
Udita nell’udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 22 aprile
1965 ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi del 1965 il Presidente
del Consiglio dei Ministri sollevava conflitto per regolamento di
competenza nei confronti del Presidente della Regione siciliana, ed in
relazione alle circolari n. 2992 e 2992/C del 18 e 27 febbraio 1965,
emesse dall’assessore per gli enti locali della Regione medesima, con
cui si invitano i Presidenti delle commissioni provinciali di
controllo, i Sindaci ed i Presidenti delle provincie regionali a non
corrispondere alle richieste di copia delle deliberazioni provenienti
da organi diversi da quelli regionali; nonché della circolare, di
analogo contenuto, della Commissione provinciale di controllo di Ragusa
n. 2548/A del 25 febbraio 1965;
che a tale ricorso resisteva la Regione;
che il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso con atto
del 21 settembre 1966, depositato il 5 ottobre 1966;
che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia mediante
dichiarazione in calce al predetto atto a firma del Presidente della
Regione;
Considerato che il processo è da ritenersi estinto;
Visto l’art. 27 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.