Ordinanza N. 103 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
30/03/1999
Data deposito/pubblicazione
30/03/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), promossi con ordinanze emesse il 15 dicembre 1997 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 29 e il 15 gennaio
1998, il 18 dicembre 1997 e il 15 gennaio 1998 dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria, il 21 gennaio 1998 e 29
ottobre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 26
marzo 1998, il 29 gennaio 1998 (n. 4 ordinanze), l’11 marzo 1998 (n.
5 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il
24 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche,
il 26 marzo 1998, l’11 marzo 1998 (n. 12 ordinanze) e il 29 gennaio
1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
rispettivamente iscritte ai nn. 474, 487, 488, 496, 497, 606, 607, da
619 a 628, 677, 689, 716, 717, da 719 a 726, 740, 741 e 742 del
registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nn. 27, 28, 37, 39, 40 e 41, prima serie speciale,
dell’anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Luca Ghini, Francesco Camurati,
Matteo Quinzi, Federico Gatti ed altra, Andrea Bracco ed altri,
Tommaso Baldi ed altri, Massimo Monteventi, Marta Xotta, Michele
Demuro, Eugenio Trestin ed altri, Giovanni Restivo nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che, con trentadue ordinanze di identico o analogo
contenuto, i Tribunali amministrativi regionali del Lazio, Sez. III
(r.o. nn. 474, 606 e 607 del 1998), delle Marche (r.o. n. 677 del
1998) e della Liguria (r.o. nn. 487, 488, 496, 497, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 689, 716, 717, 719, 720, 721, 722,
723, 724, 725, 726, 740, 741 e 742 del 1998), hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo) – che ha attribuito al Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la
limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari – in
riferimento al principio costituzionale della riserva relativa di
legge nella materia, nonché agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
che i giudici rimettenti ritengono la questione rilevante,
trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla
immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le
rispettive università hanno stabilito un numero massimo di
iscrizioni e l’amministrazione ha dettato, con il decreto
ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in
materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse
attività di orientamento), norme regolamentari che trovano,
dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;
che secondo tutte le ordinanze di rimessione, in materia di
accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli
artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che
consente al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la
disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di
una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione
secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali
della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;
che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale
(tranne in quello di cui al r.o. n. 721 del 1998) è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della
questione;
che in alcuni giudizi (r.o. nn. 487, 497, 606, 619, 622, 625,
689, 723, 724, 741 e 742 del 1998) si sono costituite le parti
private, aspiranti studenti ricorrenti nei giudizi a quibus chiedendo
l’accoglimento della questione per la violazione dei principi
costituzionali richiamati;
che la parte privata costituitasi nel giudizio di cui al r.o. n.
487 del 1998 ha depositato una memoria nella quale, “pur non
ignorando la recente sentenza n. 383 del 1998” con cui questa Corte
ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità
costituzionale ora proposta, insiste sulla illegittimità della norma
denunciata riproducendo le medesime considerazioni, già svolte nei
precedenti giudizi, in tema di autonomia universitaria e di
inadeguatezza della relativa disciplina nonché di violazione della
riserva relativa di legge nella materia dell’accesso agli studi
universitari;
che la medesima parte privata ha poi dedotto la violazione
dell’art. 3 della Costituzione perché la normativa comunitaria non
imporrebbe il “numero chiuso” e lascerebbe gli Stati membri liberi di
determinare modi e forme di attuazione delle direttive in materia; ma
gli strumenti attuativi scelti dalla normazione secondaria interna
(d.m. del 31 luglio 1997) sarebbero incongrui perché la procedura
concorsuale ivi prevista si svolge nello stesso giorno in tutte le
sedi universitarie, così determinando un’illogica discriminazione
tra gli studenti che scelgono una sede universitaria piuttosto che
un’altra; essi, infatti, rischierebbero di non superare la prova solo
perché alla selezione di una sede hanno partecipato soggetti con una
preparazione superiore alla loro, mentre in altre sedi avrebbero
potuto trovare concorrenti di livello inferiore.
Considerato che le trentadue ordinanze di rinvio propongono, in
termini identici o analoghi tra loro, un’unica questione di
costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e definiti con unica decisione;
che le anzidette ordinanze sollevano la medesima questione di
legittimità costituzionale già decisa da questa Corte con la
sentenza n. 383 del 1998 nel senso della non fondatezza;
che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti profili o
motivi nuovi che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il
precedente indirizzo giurisprudenziale;
che la censura nuova, proposta dalla parte privata costituitasi
nel giudizio di cui al r.o. n. 487 del 1998 con riferimento alla
violazione dell’art. 3 della Costituzione, non può essere presa in
considerazione, poiché l’oggetto del giudizio di costituzionalità
è fissato unicamente dal giudice della rimessione, potendo le parti
private costituite svolgere soltanto ulteriori considerazioni a
sostegno della questione, nei limiti fissati dall’ordinanza di
rinvio;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 33 e 34 della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola