Ordinanza N. 104 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
07/12/1964
Data deposito/pubblicazione
07/12/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/12/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO Prof. NICOLA JAEGER –
Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
30 maggio 1947, n. 439, ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio
1952, n. 69; del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888; della
legge 5 gennaio 1949, n. 7; della legge 4 luglio 1950, n. 454; della
legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26 giugno 1952, n. 664; del
decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21
agosto 1953, n. 589, e dei decreti ministeriali 10 giugno 1954, 22
giugno 1955, 8 giugno 1956,17 luglio 1956,14 giugno 1957,18 giugno
1958,7 luglio 1959 e 10 giugno 1960 per tutte le disposizioni in essi
contenute riguardanti l’ammasso del grano per contingente, promosso con
ordinanza emessa il 12 febbraio 1964 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Zannini Orlando e Bartolomei Modesto,
iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Ritenuto che con l’ordinanza predetta il Tribunale di Bologna, in
accoglimento dell’istanza della difesa degli imputati, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
sull’ammasso del grano per contingente contenute nelle leggi e nei
decreti ministeriali indicati in epigrafe in riferimento all’art. 41
della Costituzione, perché non sarebbe stata rispettata la “riserva di
legge” attinente al procedimento di classificazione del prodotto e di
determinazione del prezzo delle singole quantità conferite, nonché
alle fasi di gestione e di ridistribuzione del frumento ammassato;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che con sentenza n. 24 del 4 marzo 1964 la Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni relative all’ammasso del grano per contingente
contenute nelle leggi sopra indicate;
che i motivi esposti nell’ordinanza non sono diversi da quelli già
esaminati dalla Corte nel precedente giudizio e non possono perciò
indurre a una diversa decisione;
che per quanto riguarda i decreti ministeriali 10 giugno 1954, 22
giugno 1955, 8 giugno 1956,14 giugno 1957,18 giugno 1958, 7 luglio 1959
e 10 giugno 1960, con i quali furono stabiliti i contingenti di grano
da conferirsi agli ammassi negli anni dal 1954 al 1960 e il decreto
ministeriale 17 luglio 1956, con il quale furono stabilite le modalità
di conferimento del grano per detto anno, la questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata inammissibile trattandosi di atti
non aventi forza di legge;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni concernenti l’ammasso del grano per
contingente contenute nel D. L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888;
nella legge 5 gennaio 1949, n. 7; nella legge 4 luglio 1950, n. 454;
nella legge 10 luglio 1951, n. 541; nella legge 26 giugno 1952, n. 664,
e nel decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21
agosto 1953, n. 589, in riferimento all’art. 41 della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dei decreti ministeriali 10 giugno 1954, 22 giugno 1955, 8 giugno 1956,
17 luglio 1956, 14 giugno 1957, 18 giugno 1958, 7 luglio 1959 e 10
giugno 1960.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.