Ordinanza N. 104 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
30/03/1999
Data deposito/pubblicazione
30/03/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle
assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la
tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione
dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria
per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni,
nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’art. 9, secondo e terzo
comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), come modificato dalla legge 6 marzo
1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dal
pretore di Taranto nel procedimento civile promosso da Francesca
Giorgetto nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e di altra, iscritta al n. 592 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,
prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visto l’atto di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi l’avvocato Carlo De Angelis per l’INPS e l’avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio, promosso dalla convivente
di un pensionato deceduto, diretto ad ottenere dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) una quota della pensione di
reversibilità attribuita alla moglie, di fatto separata, del
titolare della pensione, il pretore di Taranto, con ordinanza emessa
il 20 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale: a) dell’art. 13 del regio d.-l. 14 aprile 1939, n.
636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni
obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e
per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione
per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità
e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, nella parte in cui esclude il convivente more uxorio
dall’elenco dei legittimati ad ottenere la pensione di
reversibilità, pur attribuendo il relativo diritto al coniuge
superstite; b) dell’art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, che attribuisce il
diritto al trattamento pensionistico di reversibilità in favore del
coniuge divorziato; c) del terzo comma dello stesso art. 9 della
legge 1 dicembre 1970, n. 898, che, nell’attribuire ai soggetti
superstiti succedutisi nel rapporto di coniugio con il de cuius il
diritto ad una quota del trattamento pensionistico di reversibilità
commisurata alla durata dei rispettivi rapporti con l’avente diritto,
esclude il convivente more uxorio dal novero dei soggetti beneficiari
del predetto trattamento;
che il giudice rimettente dubita che le disposizioni denunciate
siano in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, giacché
determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra
coniuge superstite, pur se di fatto separato, beneficiario del
trattamento pensionistico di reversibilità, e convivente more uxorio
del de cuius privo di analogo riconoscimento;
che l’atto introduttivo del procedimento dinanzi al pretore è
stato notificato all’INPS, costituitosi in giudizio, ed alla moglie
del pensionato deceduto, alla quale era stata attribuita la pensione
di reversibilità, e che pur essendo stata convenuta in giudizio era
rimasta contumace;
che l’ordinanza con la quale il pretore, sospendendo il
procedimento, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale, è stata notificata alla ricorrente, all’INPS ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento;
che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è
costituito l’INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, giacché il
giudizio principale avrebbe dovuto, a norma del denunciato art. 9,
terzo comma, della legge n. 898 del 1970, essere instaurato davanti
al tribunale ed in contraddittorio con il coniuge superstite del
titolare della pensione, e sostenendo, nel merito, la manifesta
infondatezza.
Considerato che, se nel corso di un giudizio viene sollevata una
questione incidentale di legittimità costituzionale, l’ordinanza di
trasmissione degli atti alla Corte deve essere notificata, quando non
ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle “parti in
causa” (art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e
deve essere poi trasmessa alla Corte con la prova, oltre che delle
comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare
la conoscenza dell’ordinanza da parte dei soggetti che possono
costituirsi per esercitare il loro diritto di difesa anche nel
giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 1 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del
16 marzo 1956), decorrendo dall’avvenuta notificazione il termine per
la costituzione nel giudizio davanti alla Corte (art. 25 della legge
n. 87 del 1953 e art. 3 delle medesime norme integrative);
che sono “parti in causa”, a ciascuna delle quali deve essere
effettuata la notificazione dell’ordinanza, preordinata al giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i
quali è in corso il giudizio principale (sentenza n. 81 del 1964),
anche se in esso siano rimasti contumaci;
che l’ordinanza del pretore di Taranto non è stata notificata ad
una delle parti di quel giudizio, alla quale era stato notificato
l’atto introduttivo del procedimento ma che non si era costituita
rimanendo contumace, sicché, essendo stata omessa la prescritta
notificazione dell’ordinanza che ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale e mancando quindi un essenziale
adempimento della procedura prevista dall’art. 23 della legge n. 87
del 1953, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile non potendosi procedere al relativo giudizio (ordinanze
n. 395 del 1997, n. 372 del 1995 e n. 202 del 1983).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 13 del regio d.-l. 14 aprile
1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni
obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e
per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione
per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità
e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, e dell’art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1
dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal
pretore di Taranto con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola