Ordinanza N. 104 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
10/04/2002
Data deposito/pubblicazione
10/04/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/04/2002
Presidente: Massimo VARI;
Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE;
comma, d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento
per l’amministrazione e l’erogazione del fondo di previdenza per il
personale del Ministero delle finanze), promosso con ordinanza emessa
il 29 marzo 2001 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Mole’ Salvatore e il Fondo di previdenza per il
personale del Ministero delle finanze, iscritta al n. 591 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell’anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il
29 marzo 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034
(Approvazione del regolamento per l’amministrazione e l’erogazione
del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle
finanze), nella parte in cui prevede che le anticipazioni
dell’indennità di fine rapporto eventualmente corrisposte agli
iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle
finanze a sensi dell’art. 4, n. 2 dello stesso d.P.R. n. 1034 del
1984 debbano essere detratte dall’importo finale della indennità
stessa con la maggiorazione degli interessi legali;
che il giudice a quo, riportandosi a quanto sostenuto dal
ricorrente, afferma che la disposizione impugnata, senza alcuna
ragionevole giustificazione, detterebbe per i dipendenti pubblici da
essa considerati una disciplina del trattamento di fine rapporto
deteriore rispetto a quella cui sono sottoposti i lavoratori privati
(che non prevede alcuna maggiorazione delle anticipazioni da detrarre
dall’importo finale del trattamento stesso);
che la denunciata decurtazione della indennità di fine
rapporto violerebbe, altresì, il principio secondo cui la
retribuzione deve essere adeguata e sufficiente a garantire al
lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa;
che la decurtazione stessa, inoltre, snaturerebbe la funzione
previdenziale propria della indennità di fine rapporto.
Considerato che la norma impugnata per il suo carattere meramente
regolamentare è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale
di costituzionalità (sentenza n. 427 del 2000 e ordinanze n. 328 del
2000 e n. 430 del 1999);
che, pertanto — a prescindere da ogni considerazione sulla
mancanza, nella ordinanza, di una adeguata motivazione sulla non
manifesta infondatezza della questione, non avendo il rimettente
espresso alcun autonomo e specifico giudizio sul merito delle
censure, ma essendosi limitato a riportare quanto sostenuto dal
ricorrente nel giudizio a quo (ordinanza n. 556 del 2000) – la
proposta questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6, ultimo comma, del d.P.R.
21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per
l’amministrazione e l’erogazione del fondo di previdenza per il
personale del Ministero delle finanze), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola