Indicizzato
Corte Costituzionale Ordinanza 105, 1966
Dati identificativi
- Autorità giurisdizionale
- Corte Costituzionale
- Sezione autorità giurisdizionale
- Sezione unica
- Sede
- Sede unica
- Anno
- 1966
- Tipo di provvedimento
- Ordinanza
- Num. identificativo
- 105
- Lingua
- Italiano
- Data generale
- 1966-11-19
- Data deposito/pubblicazione
- 1966-11-19
- Data dell'udienza in cui è stato assunto
- 1966-11-08
- Numero RG
- Inserisci
- Materia
- Inserisci
- Parti
- Inserisci
- Fonte
- Corte Costituzionale - www.cortecostituzionale.it
Testo Ordinanza
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO -
Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI -
Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO
MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1965,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio
1963, n. 2", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana notificato il 29 luglio 1965, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 6 agosto successivo e
iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1965;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra citata
in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione e agli
artt. 92 e 93, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità
Economica Europea;
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio
(atto 6 agosto 1965) l'Avvocatura generale dello Stato che ha
depositato in cancelleria una memoria in data 20 gennaio 1966;
che a tale ricorso ha resistito la Regione siciliana in persona del
suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando
Cascio, con deduzioni depositate il 17 agosto 1965;
che il Commissario dello Stato con atto del 10 maggio 1966,
depositato in cancelleria il 21 successivo, ha dichiarato di rinunciare
al ricorso predetto;
che la Regione siciliana ha accettato tale rinuncia con
dichiarazione in calce all'atto stesso;
Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere
estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvatadall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1965,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio
1963, n. 2", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana notificato il 29 luglio 1965, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 6 agosto successivo e
iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1965;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra citata
in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione e agli
artt. 92 e 93, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità
Economica Europea;
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio
(atto 6 agosto 1965) l'Avvocatura generale dello Stato che ha
depositato in cancelleria una memoria in data 20 gennaio 1966;
che a tale ricorso ha resistito la Regione siciliana in persona del
suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando
Cascio, con deduzioni depositate il 17 agosto 1965;
che il Commissario dello Stato con atto del 10 maggio 1966,
depositato in cancelleria il 21 successivo, ha dichiarato di rinunciare
al ricorso predetto;
che la Regione siciliana ha accettato tale rinuncia con
dichiarazione in calce all'atto stesso;
Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere
estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.