Ordinanza N. 1050 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1988
Data deposito/pubblicazione
30/11/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/11/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (“Disposizioni relative al
trattamento economico dei magistrati”), promosso con ordinanza emessa
il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio sul ricorso proposto da Giacobbe Giovanni ed altri contro il
Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta
al n. 160 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno
1988;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di ottemperanza introdotto
dai ricorrenti, ex magistrati, per ottenere l’esecuzione del
giudicato che aveva statuito l’obbligo dell’amministrazione di
corrispondere loro alcuni benefici economici, il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 29
ottobre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in
riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo
comma, 134, 136 e 137 della Costituzione, nonché in relazione
all’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948;
che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata, nel sancire
l’estinzione d’ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge e nel comminare l’inefficacia ai provvedimenti
giudiziali non passati in giudicato alla stessa data: 1) pregiudica
la possibilità di veder eseguito l’ordine emesso dal giudice
naturale; 2) si pone in contrasto con il diritto di agire in
giudizio; 3) sottrae le controversie alla cognizione di qualsiasi
giudice; 4) lede le prerogative giurisdizionali del giudice
amministrativo; 5) preclude alla Corte costituzionale di esercitare
il proprio sindacato in quanto non consente che essa venga investita
delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale;
Considerato che la norma impugnata è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 123 del 7 aprile 1987;
che, pertanto, la questione è inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10, primo comma, della legge 6
agosto 1984, n. 425 (“Disposizioni relative al trattamento economico
dei magistrati”) – già dichiarato illegittimo con sentenza n. 123
del 1987 – sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio con l’ordinanza di cui in epigrafe in relazione agli artt. 24,
25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 della
Costituzione ed all’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9
febbraio 1948.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI