Ordinanza N. 106 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
16/06/1970
Data deposito/pubblicazione
16/06/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del
lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 settembre 1969 dal pretore di Genzano di
Roma nel procedimento penale a carico di Massa Edera, iscritta al n.
435 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;
2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1969 dal pretore di Fondi nel
procedimento penale a carico di Fortucci Giovanni, iscritta al n. 458
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto in fatto che con le ordinanze, di cui in epigrafe, dei
pretori di Genzano e di Fondi è stata sollevata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967,
n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti),
nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire 100.000
dell’ammenda comminata per l’inosservanza delle disposizioni di cui al
precedente art. 3;
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata
con la sentenza n. 45 del 12 marzo 1970;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente
decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967,
n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti),
sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all’art.
3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI.