Ordinanza N. 106 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
11/03/1971
Data deposito/pubblicazione
11/03/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/05/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
unico delle leggi per la composizione e l’elezione delle
amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal pretore di Lecco
nel procedimento penale a carico di Cortenova Federico ed altri,
iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che l’ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 93 t.u. 16 maggio 1960, n.
570, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, prospettando la
disparità di trattamento che deriverebbe dalla diversità fra la pena
prevista dalla norma impugnata per chi sottoscrive due liste di
candidati alle elezioni amministrative, e quella sensibilmente più
lieve prevista invece per l’infrazione analoga dall’art. 106 t.u. 30
marzo 1957, n. 361, recante norme per l’elezione della Camera dei
deputati.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza 12 aprile 1967 n. 45, in
riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 93 del testo unico delle leggi per la
composizione e l’elezione delle amministrazioni comunali approvato con
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata in riferimento all’art. 3
della Costituzione con l’ordinanza indicata in epigrafe e già
dichiarata non fondata con la sentenza n. 45 del 12 aprile 1967.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.