Ordinanza N. 107 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
19/11/1966
Data deposito/pubblicazione
19/11/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/11/1966
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 novembre 1965,
recante: “Interpretazione autentica dell’art. 13 della legge regionale
22 febbraio 1963, n. 14 e norme aggiuntive alla legge stessa”, promosso
con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato il 4 dicembre 1965, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 14 dicembre successivo e iscritto al n.31 del
Registro ricorsi 1965.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra citata in
riferimento all’art. 81 della Costituzione;
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio
(atto 14 dicembre 1965) l’Avvocatura generale dello Stato che ha
depositato in cancelleria una memoria in data 17 marzo 1966;
che al ricorso ha resistito la Regione in persona del suo
Presidente rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Orlando Cascio,
con deduzioni depositate il 29 dicembre 1965;
che il Commissario dello Stato con atto del 28 aprile 1966,
depositato in cancelleria il 7 maggio successivo, ha dichiarato di
rinunciare al ricorso predetto;
che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in
calce all’atto stesso;
Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere
estinto;
Visto l’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.