Ordinanza N. 1077 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1988
Data deposito/pubblicazione
06/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/11/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
settembre 1982, n. 688 (“Misure urgenti in materia di entrate
fiscali”), convertito con l. 27 novembre 1982, n. 873, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 dal Tribunale di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Ditta Mantovani Otello e
Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 276 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 prima serie speciale, dell’anno 1988;
2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 dal Tribunale di Venezia
nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Burro delle Alpi e
Ministero della Sanità ed altro iscritta al n. 277 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 prima serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di costituzione di Padovani Remo ed altri quale
successore nella lite di Mantovani Otello nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che – nel corso di due procedimenti concernenti
analogamente l’istanza di restituzione di somme ritenute
indebitamente percette dalla Amministrazione delle finanze, a titolo
di diritti di visita sanitaria e di servizi amministrativi per
importazioni di merci da paesi della CEE – il Tribunale di Venezia
con le ordinanze indicate in epigrafe ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n.
688 (“Misure urgenti in materia fiscale”), convertito in l. 27
novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
che, secondo l’autorità rimettente, la sottoposizione del
rimborso delle imposte a limiti ed oneri previsti nella norma
impugnata porrebbe in situazione ingiustificatamente deteriore il
contribuente e confliggerebbe perciò con il principio di eguaglianza
e con il diritto di difesa in giudizio;
che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile;
che la richiesta dichiarazione di inammissibilità veniva
ribadita in una memoria depositata in prossimità della discussione
in camera di consiglio;
Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
che la questione sollevata con le predette ordinanze è stata
già dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 113 del
1985 e da ultimo con ordinanza n. 139 del 1988;
che nella predetta sentenza si è osservato che il diritto degli
importatori al rimborso di tributi indebitamente corrisposti trova la
propria disciplina nel diritto comunitario, comprendente anche le
statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di
giustizia;
che, conseguentemente, la proposta questione rientra nell’ambito
di operatività della normativa comunitaria, la quale prevale, ove
contrastante, sulla censurata disposizione della legge nazionale;
che nelle ordinanze di remissione non sono stati dedotti profili
sostanzialmente nuovi rispetto a quelli esaminati con la citata
sentenza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile, perché è stata impugnata una
normativa (quella nazionale) che non è applicabile nel giudizio a
quo;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n.
688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 (“Misure urgenti in
materia di entrate fiscali”), sollevata in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost. dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI