Ordinanza N. 1081 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1988
Data deposito/pubblicazione
06/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/11/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
primo e secondo, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il
10 ottobre 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile
vertente tra Sciuto Maria e Micci Michele, iscritta al n. 164 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto la
separazione della dote promosso nei confronti del marito dalla parte
attrice (la quale aveva rinunziato alla domanda di addebito a
quest’ultimo della separazione personale), il Tribunale di Catania,
con ordinanza emessa il 10 ottobre 1986, ha sollevato, in relazione
agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 202, commi primo e secondo, del
codice civile (nella formulazione anteriore alla legge 19 maggio
1975, n. 151), nella specie applicabile per effetto della norma
transitoria di cui all’art. 227 della citata legge;
che, a parere del giudice a quo, l’impugnata disposizione, con
il permettere la separazione della dote soltanto nel caso di
separazione personale pronunciata per colpa del marito, realizzerebbe
un ingiustificato privilegio in favore di quest’ultimo.
Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata
illegittima da questa Corte con la sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987;
che, pertanto, la questione è inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 202, commi primo e secondo, del
codice civile, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 6 del 14
gennaio 1987, sollevata dal Tribunale di Catania con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI