Ordinanza N. 11 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
04/02/1967
Data deposito/pubblicazione
04/02/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/02/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
Codice di procedura penale, primo comma, promosso con ordinanza 25
gennaio 1966 del Pretore di Pieve di Cadore, nel procedimento penale a
carico di Danese Carmelo, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1966
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 10
aprile 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che, con l’ordinanza suddetta è stata proposta questione
di legittimità costituzionale dell’art. 392 del Codice di procedura
penale, primo comma, nella parte in cui con l’inciso “in quanto sono
applicabili” rende possibile non applicare alla istruzione sommaria il
disposto dell’art. 372 del Codice di procedura penale sotto il profilo
che il mancato deposito in cancelleria degli atti istruttori prima del
rinvio a giudizio dell’imputato costituisce violazione dei diritti di
difesa garantiti dall’art. 24, comma secondo, della Costituzione;
che nessuno si è costituito in giudizio;
Considerando che questa Corte, con la sentenza 15 dicembre 1966, n.
127, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 392, primo comma, del Codice di procedura
penale, riguardo all’inciso “in quanto sono applicabili”, in relazione
all’art. 372 dello stesso Codice ed in riferimento all’art. 24,
secondo comma, della Costituzione, osservando che il deposito degli
atti e documenti, prescritto dall’art. 372 del Codice di procedura
penale, non manca nell’istruttoria sommaria, ex artt. 397, ultimo
comma, e 323 dello stesso Codice;
che la questione è stata proposta sotto il medesimo profilo e che
non è stato presentato alcun nuovo motivo che induca a modificare la
decisione già adottata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 392, primo comma, del Codice di procedura
penale, riguardo all’inciso “in quanto sono applicabili”, in relazione
all’art. 372 dello stesso Codice, proposta dal Pretore di Pieve di
Cadore con ordinanza 25 gennaio 1966, in riferimento all’art. 24,
secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
-FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.