Ordinanza N. 11 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
28/01/1972
Data deposito/pubblicazione
28/01/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/01/1972
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI –
Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA –
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
dei ministri, rispettivamente notificati il 23 luglio 1971 ed il 3
novembre 1971, depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l’11
novembre 1971 ed iscritti ai nn. 16 e 24 del registro ricorsi 1971, per
conflitto di attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi
dall’Assessore per l’industria e il commercio della Regione siciliana
dal 27 ottobre 1970 in poi ed aventi per oggetto l’installazione e la
gestione di impianti per la distribuzione di carburanti.
Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l’avv. Salvatore
Villari, per la Regione siciliana.
Ritenuto che con ricorsi del 22 luglio 1971 e del 22 ottobre 1971
il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di
attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana in ordine a vari
decreti emessi dall’Assessore regionale per l’industria e il commercio
con i quali, nei confronti delle persone indicate nei rispettivi
ricorsi, si è concesso l’impianto di distribuzione di carburanti o si
è proceduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni già accordate.
Considerato che, senza pregiudizio delle questioni proposte dalle
parti, è opportuno completare l’istruttoria della causa in relazione
alla circolare del Ministero dell’industria 29 settembre 1970, n. 79 F,
mediante l’acquisizione all’esame della Corte e delle parti degli atti
dei procedimenti conclusi con l’emanazione dei decreti oggetto dei
ricorsi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa e fatta
salva ogni deduzione delle parti, ordina che, entro trenta giorni dalla
comunicazione della presente, la Regione siciliana depositi presso la
cancelleria di questa Corte gli atti di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – MICHELE FRAGALI
– COSTANTINO MORTATI – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.