Ordinanza N. 111 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
01/08/1979
Data deposito/pubblicazione
01/08/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/07/1979
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI,
Giudici,
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal Giudice del lavoro del
tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Lucarno
Nemesio e l’I.N.A.I.L., iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30
luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 26 maggio 1977 dal pretore di Pisa nel
procedimento civile vertente tra Bargellini Enzo e l’I.N.A.I.L.,
iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo 1978.
Visti gli atti di costituzione di Lucarno Nemesio e
dell’I.N.A.I.L., nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, secondo l’interpretazione dei
giudici a quibus, escluderebbe dall’obbligo della assicurazione dalle
malattie professionali coloro che prestino attività non manuale e non
sovraintendano al lavoro altrui, per preteso contrasto con gli artt. 3,
primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;
considerato che la Corte, da ultimo con la sentenza n. 114 del
1977, ha già dichiarato non fondata analoga questione, argomentando
nel senso che diversa doveva essere l’interpretazione da adottarsi
relativamente alla norma impugnata, nel senso che la stessa va
rettamente intesa in modo da ricomprendere nel suo ambito tutti i
lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia la
qualità dell’attività, manuale od intellettuale, dagli stessi
prestata; che nelle ordinanze di rimessione non sono stati addotti
motivi tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – LEOPOLDO
ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO
REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
ARNALDO MACCARONE – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere