Ordinanza N. 112 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
26/06/1969
Data deposito/pubblicazione
26/06/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/06/1969
MiCHELE FRAGALI – Prof. GiUSEPPE CHIARELLI – Dott. GiUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
31 dicembre 1961, n. 1443, concernente la misura dei contributi dovuti
per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, promosso con
ordinanza 3 dicembre 1968 del tribunale di Genova nel procedimento
civile vertente tra la S.I.T.A. s.p.a. e l’I.N.A.M. Istituto nazionale
per l’assicurazione contro le malattie, iscritta al n. 51 del Registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 78 del 26 marzo 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che con l’ordinanza suddetta si è proposta questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1961,
n. 1443, in riferimento all’art. 76 della Costituzione;
che peraltro nei motivi dell’ordinanza si fa riferimento soltanto
al quarto comma dell’articolo stesso, in quanto dispone che la misura
dell’addizionale per l’assicurazione malattie ai pensionati è
determinata in relazione al fabbisogno di ciascun gestore, in modo che
non sarebbe indicato alcun principio o criterio direttivo idoneo a
circoscrivere e vincolare l’attività di Governo;
che perciò la questione deve ritenersi precisata con il
riferimento al comma suddetto; che nessuna delle parti si è costituita
in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 21 del 13 febbraio
1969, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5, terzo e quarto comma, della legge 31
dicembre 1961, n. 1443, in riferimento al citato art. 76 della
Costituzione;
che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a
modificare la predetta decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5, quarto comma, della legge 31 dicembre 1961,
n. 1443, concernente la misura dei contributi dovuti per
l’assicurazione ohbligatoria contro le malattie, proposta dal tribunale
di Genova con ordinanza 3 dicembre 1968 in riferimento all’art. 76
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.