Ordinanza N. 113 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
26/05/1971
Data deposito/pubblicazione
26/05/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/05/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 26
febbraio 1970 dal pretore di Mirandola nel procedimento penale a carico
di Barbi Alba ed altri ed il 13 ottobre 1969 dal pretore di Cesena nel
procedimento penale a carico di Menchi Gian Franco ed altro,
rispettivamente iscritte ai nn. 244 e 314 del registro ordinanze 1970 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7
ottobre 1970 e n. 286 dell’11 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,
dell’art. 398 del codice di procedura penale, nei limiti in cui esso
consente che il pretore emetta decreto di citazione a giudizio senza
interrogare l’imputato oppure contestare il fatto, quando siano stati
compiuti atti di polizia giudiziaria per i quali è obbligatoria la
nomina di un difensore;
che i due giudizi possono essere riuniti, essendo stata proposta la
identica questione;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che la questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata con l’ordinanza di questa Corte n. 134 del
1970. Infatti, ove il pretore abbia compiuto atti istruttori,
avvalendosi dell’opera degli organi di polizia giudiziaria, è tenuto
ad interrogare l’imputato in forza della parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 398 del codice di procedura penale, dichiarata
con sentenza n. 33 del 1966, che investe tutti i casi nei quali il
pretore, direttamente oppure attraverso l’impiego della polizia
giudiziaria, compia atti istruttori.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 398 del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di
Mirandola e di Cesena e già decisa con sentenza n. 33 del 20 aprile
1966.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.