Ordinanza N. 113 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
06/05/1976
Data deposito/pubblicazione
06/05/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/04/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
terzo e quarto comma, 10, 11, 12, 14 e 15, primo ed ultimo comma, della
legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto dei fondi
rustici) e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 814
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la
disciplina dell’affitto dei fondi rustici), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal tnbunale di Ravenna –
sezione specializzata agraria – nel procedimento civile vertente tra
l’Ordine della Casa Matha e la Federazione Cooperative della provincia
di Ravenna, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 18 luglio 1973;
2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1973 dal tribunale di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Manfredi Ida e Molinari Umberto,
iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;
3) ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal Consiglio di Stato –
sezione VI – sul ricorso di Siciliani Mario contro l’Ispettorato
provinciale dell’agricoltura di Catanzaro ed altro, iscritta al n. 123
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974;
4) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal tribunale di Mantova
nel procedimento civile vertente tra Pavesi Valentina e Lugli Attilio
ed altro, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
5) ordinanza emessa il 16 aprile 1974 dal tribunale di Mantova –
sezione specializzata agraria – nel procedimento civile vertente tra
Cimarosti Paola, Teresa e Cornelia e Algisi Giuseppe e Marino, iscritta
al n. 252 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
6) ordinanza emessa il 4 luglio 1974 dal tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – sezione specializzata agraria – nel procedimento civile
vertente tra Acquaviva Francesco e Zarone Bruno e Giuseppe, iscritta al
n. 495 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975;
7) ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal tribunale di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Marini Giovanni ed altri e Rolfi
Giuseppe, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975;
8) ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dal tribunale di Modena –
sezione specializzata agraria – nel procedimento civile vertente tra
Poppi Giuseppina e Severi Luigi, iscritta al n. 117 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 166 del 25 giugno 1975;
9) ordinanza emessa il 3 dicembre 1974 dal tribunale di Agrigento –
sezione specializzata agraria – nel procedimento civile vertente tra
Dall’Asta Eletta ed altri e Candiano Orazio, iscritta al n. 237 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;
10) ordinanza emessa il 28 giugno 1975 dal tribunale di Sanremo –
sezione specializzata agraria – nel procedimento civile vertente tra
Tardio Marco e Capponi Rodolfo ed Ermelinda, iscritta al n. 362 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 268 dell’8 ottobre 1975;
11) ordinanza emessa il 17 giugno 1975 dal tribunale di Sassari –
sezione specializzata agraria – nel procedimento civile vertente tra
Sechi Antonio e Fancellu Pietro, iscritta al n. 402 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 288 del 29 ottobre 1975.
Visti gli atti di costituzione dell’Ordine della Casa Matha, di
Siciliani Mario, di Pavesi Valentina, di Cimarosti Paola ed altri, di
Zarone Bruno e Giuseppe, di Poppi Giuseppina, di Dall’Asta Eletta ed
altri, della Federazione Cooperative della provincia di Ravenna, di
Algisi Giuseppe e Marino, di Fancellu Pietro e dell’Ispettorato
provinciale dell’agricoltura di Catanzaro; nonché gli atti
d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
uditi l’avv. Salvatore Orlando Cascio, per l’Ordine della Casa
Matha, l’avv. Carlo Selvaggi, per Siciliani Mario, l’avv. Aldo
Sandulli, per Pavesi Valentina, Cimarosti Paola ed altri e Dall’Asta
Eletta ed altri, l’avv. Raimondo Croce, per Zarone Bruno e Giuseppe,
l’avv. Gino Mori, per Poppi Giuseppina, gli avvocati Emilio Romagnoli e
Giuseppe Di Stefano, per la Federazione Cooperative della provincia di
Ravenna, l’avv. Emilio Romagnoli, per Algisi Giuseppe e Marino, l’avv.
Guido Cervati, per Fancellu Pietro, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri
e per l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Catanzaro.
Ritenuto che, con ordinanza 20 febbraio 1973 il tribunale di
Ravenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 4, 10, 11, 12, 14, 15, primo ed ultimo comma, della legge 11
febbraio 1971, n. 11, riguardante la “Nuova disciplina dell’affitto dei
fondi rustici”, deducendo il contrasto di dette norme, concernenti il
regime dei miglioramenti del fondo locato, con gli artt. 3, 41, 42 e 44
della Costituzione, sotto il duplice profilo che il trattamento
riservato al proprietario del fondo sarebbe discriminatorio e lesivo
del diritto di proprietà e di libera iniziativa garantito dalla
Costituzione;
che questioni sostanzialmente analoghe sono state sollevate anche
dal tribunale di Brescia con ordinanze 4 dicembre 1973 e 22 ottobre
1974, nonché dal Consiglio di Stato con ordinanza 20 febbraio 1973;
che con ordinanze 16 aprile 1974 e 26 febbraio 1974 il tribunale di
Mantova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, concernente
modificazioni alla precedente disciplina dell’affitto dei fondi
rustici, deducendo il contrasto delle suddette norme con gli artt. 3,
41, 42, 44 e 47 della Costituzione, in quanto il meccanismo di
determinazione dei canoni sarebbe congegnato in maniera discriminatoria
per i locatori ed i canoni risultanti sarebbero d’ammontare sperequato,
in guisa da ledere le citate norme costituzionali;
che questioni sostanzialmente analoghe sono state sollevate con
ordinanze 28 giugno 1975 del tribunale di Sanremo, 20 novembre 1974 del
tribunale di Modena, 3 dicembre 1975 del tribunale di Agrigento, 17
giugno 1975 del tribunale di Sassari e 4 luglio 1974 del tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
Considerato che i giudizi promossi con le ordinanze di cui in
epigrafe vanno riuniti, data la loro connessione oggettiva;
che sia direttamente sia indirettamente comune a tutti è il
controllo della rispondenza ai suoi fini funzionali del meccanismo di
determinazione e di aggiornamento dei canoni di locazione;
che, specie in relazione a talune tesi sostenute ed in parte
documentate si rende necessario, per un più completo e tranquillante
esercizio di tale controllo, l’acquisizione agli atti della
documentazione specificata nella parte dispositiva;
che ogni decisione sia sulle questioni pregiudiziali sia su quelle
di merito va sospesa.
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni pronunzia sul rito e sul merito dei giudizi di cui in
epigrafe, ordina:
1. – al Ministero dell’agricoltura e delle foreste di far pervenire
alla cancelleria di questa Corte entro sessanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza:
a) le tabelle dei canoni di affitto determinate dalle Commissioni
tecniche provinciali ai sensi dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962,
n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici) per le annate
agrarie 1969-70 e 1970-71 nelle zone agrarie omogenee costituenti il
territorio delle province di Agrigento, Caserta, Imperia, Mantova,
Modena, Ravenna e Sassari, con gli atti relativi alla loro formazione;
b) i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica centrale ai sensi
dell’art. 6, lett. a, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Disciplina
dell’affitto dei fondi rustici);
c) le direttive che la Commissione tecnica centrale ha impartito
per la determinazione delle zone agrarie omogenee in applicazione della
legge 10 dicembre 1973, n. 814 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971,
n. 11, concernente la disciplina dell’affitto dei fondi rustici);
d) i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica centrale per le
annate agrarie 1971/72-1974/75 e 1975/76-1978/79, ai sensi dell’art. 6,
lett. a, della legge n. 11 del 1971 e dell’art. 3 della legge n. 814
del 1973;
e) i dati rilevati dall’ISTAT e le direttive che la Commissione
tecnica centrale ha impartito per la determinazione dei coefficienti di
adeguamento dei canoni di affitto in applicazione del quarto e quinto
comma dell’art. 1 della legge n. 814 del 1973;
f) le determinazioni dei coefficienti di adeguamento dei canoni, da
parte delle Commissioni tecniche provinciali di Agrigento, Caserta,
Imperia, Mantova, Modena, Ravenna e Sassari, in applicazione del quinto
comma dell’art. 1 della legge n. 814 del 1973;
g) le tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi rustici
determinate dalle Commissioni tecniche provinciali per le annate
agrarie 1971/72 – 1974/75 e 1975/76 – 1978/79, in applicazione
dell’art. 3 della legge n. 814 del 1973, con gli atti relativi alla
loro formazione;
h) i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica centrale per la
determinazione del coefficiente di maggiorazione previsto dal quinto
comma dell’art. 3 della legge n. 814 del 1973;
i) i criteri stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di
Agrigento, Caserta, Imperia, Mantova, Modena, Ravenna e Sassari, in
applicazione del terzo comma dell’art. 4 della legge n. 11 del 1971;
2. – al Ministero delle finanze di far pervenire alla cancelleria
di questa Corte entro sessanta giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza:
a) i prospetti delle vigenti tariffe di reddito dominicale e di
reddito agrario stabilite dalla Commissione censuaria centrale per i
comuni delle province di Agrigento, Caserta, Imperia, Mantova, Modena,
Ravenna e Sassari;
b) l’ammontare dei carichi fiscali, previdenziali e per contributi
agricoli unificati gravanti su i locatori e su i locatari di terreni
agricoli delle su dette province.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
LUIGI BROSIO – Cancelliere