Ordinanza N. 113 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
01/08/1979
Data deposito/pubblicazione
01/08/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/07/1979
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI,
Giudici,
dl. 25 giugno 1975, n. 255, convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363;
dell’art. 1, comma secondo, del dl. 19 giugno 1974, n. 236, convertito
in legge 12 agosto 1974, n. 351, e dell’articolo 1, comma primo, del
d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 dicembre 1975 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Caramella Alberto e Luci Paolo,
iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 26 maggio 1976;
2) ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra la s.p.a. Torrazzo S. Camillo e
Oppici Liliana, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 14
luglio 1976;
3) ordinanza emessa il 16 aprile 1976 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Lombardi Enrico e Mantellassi Ledo,
iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 20 ottobre 1976;
4) ordinanza emessa il 15 giugno 1976 dal pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Musiu Alberto e Migliori Giuseppe,
iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976;
5) ordinanza emessa l’11 settembre 1976 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra la s.p.a. L’Abeille e Valerio Pietro,
iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 23 marzo 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il pretore di
Milano, il pretore di Firenze e il pretore di Modena hanno sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale aventi ad oggetto:
a) l’art. 1, comma primo, d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito
nella legge 4 agosto 1973, n. 495, nella parte in cui nega rilevanza,
ai fini della soggezione o meno delle locazioni alla proroga legale,
alle variazioni del reddito dei conduttori eventualmente intervenute
negli anni successivi al 1972;
b) l’art. 1 d.l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12
agosto 1974, n. 351 nelle parti in cui:
1. – nega rilevanza, ai fini della soggezione – o meno – delle
locazioni alla proroga legale, alle variazioni del reddito dei
conduttori eventualmente intervenuto negli anni successivi al 1972;
2. – non riconosce al locatore il diritto di provare che il
conduttore gode di un reddito superiore a quello emergente
dall’iscrizione a ruolo per l’imposta complementare per l’anno 1972;
c) l’art. 1 d.l. 25 giugno 1975. n. 255, convertito nella legge 31
luglio 1975, n. 363, nella parte in cui nega rilevanza, ai fini della
soggezione – o meno – delle locazioni alla proroga legale, alle
variazioni del reddito dei conduttori eventualmente intervenute negli
anni successivi al 1972;
che le questioni sono tra loro connesse e, pertanto, i relativi
giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento.
Considerato che, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di
rimessione, le disposizioni sopra indicate sono state – nella parte
denunziata – dichiarate da questa Corte costituzionale illegittime con
la sentenza n. 225 del 12 novembre 1976.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo comma, del d.l. 24 luglio 1973, n.
426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n.495; 1 del d.l. 19 giugno
1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351; 1 del d.l.
25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363,
già dichiarati costituzionalmente illegittimi nelle parti impugnate
con la sentenza n.225 del 12 novembre 1976.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – LEOPOLDO
ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO
REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
ARNALDO MACCARONE – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VTTALE – Cancelliere