Ordinanza N. 114 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
01/07/1969
Data deposito/pubblicazione
01/07/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/06/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONI FACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof.
PAOLO ROSSI, Giudici,
impugnato con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
notificato il 20 giugno 1969, depositato in cancelleria il 25
successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1969, per conflitto
di attribuzione tra lo Stato e la Regione sarda, sorto a seguito del
decreto del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 1969, n.
4021-646, con il quale si è proceduto alla costituzione in unico Ente
ospedaliero, con sede in Cagliari, degli ospedali di S. Gavino,
Muravera, Bosa, Lanusei, Sorgono, Olbia e La Maddalena;
Udita nella camera di consiglio del 30 giugno 1969 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l’avvocato Pietro
Gasparri, per la Regione sarda.
Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in
relazione al decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3
aprile 1969, n. 4021-646, con il quale si è proceduto alla
costituzione in un unico Ente ospedaliero regionale, con sede in
Cagliari, degli ospedali di S. Gavino, Muravera, Bosa, Lanusei,
Sorgono, Albia e La Maddalena;
che con lo stesso ricorso è stato chiesto in via incidentale a
questa Corte di sospendere l’esecuzione del decreto predetto;
che con la memoria depositata in cancelleria il 28 giugno 1969 la
difesa della Regione si oppone all’accoglimento della richiesta di
sospensione:
Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della
definizione della causa, venga disposta la sospensione dell’esecuzione
del provvedimento impugnato;
Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, M. 87, e 28 delle
Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in
accoglimento dell’istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con il ricorso notificato il 20 giugno 1969, ordina la
sospensione dell’esecuzione del decreto del Presidente della Giunta
regionale sarda 3 aprile 1969, n. 4021- 646;
fissa per la trattazione del ricorso l’udienza del 15 ottobre 1
969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.