Ordinanza N. 114 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1980
Data deposito/pubblicazione
16/07/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/07/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
– Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Dipendenti delle
ricevitorie del lotto – pensione di riversibilità alle vedove)
promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 dalla Corte dei conti
– Sezione terza giurisdizionale, sul ricorso di D’Errico Maria ved. Di
Chiara, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l’avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 la Corte dei
conti, sul ricorso di D’Errico Maria – alla quale era stata negata la
pensione di riversibilità quale vedova del ricevitore del lotto Di
Chiara Francesco, per mancanza del requisito relativo alla differenza
di età previsto dall’art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto
1967, n. 699 – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 36
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
10, comma settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (“Disciplina
dell’Ente Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al
personale del lotto”), nella parte in cui esclude dal diritto alla
pensione di riversibilità le vedove dei dipendenti delle ricevitorie
del lotto, in ragione della differenza di età col marito dante causa;
considerato che successivamente all’emissione della suddetta
ordinanza è stata promulgata la legge 9 dicembre 1977, n. 903
(“Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”), la
quale all’art. 11 prevede: “Le prestazioni ai superstiti, erogate
dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori
dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie
dell’assicurato o del pensionato, al marito dell’assicurata o della
pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici nonché in materia di
trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e
di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per
lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati
dall’obbligo dell’assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per
liberi professionisti”.
Considerato altresì che tale norma è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 6 del
1980, limitatamente alle parole contenute nel primo comma “deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”,
cosicché la norma dell’art. 11 ha effetto retroattivo;
che ciò rende necessario un riesame della rilevanza da parte del
giudice a quo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere