Ordinanza N. 115 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
06/05/1976
Data deposito/pubblicazione
06/05/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/05/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
1976, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro
per il tesoro, e del telegramma del Ministro per le finanze in data 29
marzo 1976 n. 15/01615, in relazione ai quali il Presidente della
Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso
notificato il 21 aprile 1976, depositato il 23 successivo, ed iscritto
al n. 22 del registro conflitti 1976.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice
relatore Guido Astuti;
uditi l’avv. Guido Aula, per la Regione siciliana, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione siciliana, con il ricorso di cui in
epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del
decreto emanato dal Ministro per le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro, il 3 febbraio 1976, ” Norme per l’attuazione
dell’art. 17, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576,
concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle
successioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
49 del 24 febbraio 1976, e del telegramma del Ministro per le finanze
in data 29 marzo 1976 n. 15/01615, confermativo della disposizione
dell’art. 1 di detto decreto circa l’obbligo delle aziende di credito
delegate dai contribuenti al pagamento dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, di eseguire il pagamento stesso alle sezioni di
tesoreria provinciale;
che in tale ricorso la Regione siciliana assume che il decreto
impugnato, in quanto possa in esso configurarsi un difetto di specifica
previsione, e il successivo telegramma ministeriale, sono illegittimi,
in quanto invadono l’ambito della competenza della Regione in
violazione degli artt. 36, 43, 20 dello Statuto speciale e 2, 6, 8
delle Norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
nonché degli artt. 113 e 134 della Costituzione, e 39 e 40 della legge
11 marzo 1953, n. 87; e pertanto chiede l’annullamento degli atti
impugnati, previa occorrendo declaratoria della illegittimità
costituzionale dell’art. 17 della legge n. 576 del 1975, dalla Regione
stessa denunciata in via incidentale ed eventuale, in riferimento alle
norme sopra ricordate;
che la Regione prospetta il pericolo del grave danno che per essa
conseguirebhe dal ritardo nell’acquisizione della disponibilità delle
imposte sul reddito di sua spettanza;
che peraltro l’Assessore per le finanze della Regione siciliana,
con circolare in data 11 marzo 1976, n. 11332 ha disposto che,
nell’ambito del territorio della Sicilia, le aziende di credito
delegate al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta in base alla dichiarazione annuale dei redditi ai sensi
dell’art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, devono effettuare il
versamento della predetta imposta alla competente Cassa regionale –
gestione Banco di Sicilia – e non alla locale sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; ed inoltre, successivamente all’impugnato
telegramma ministeriale, con decreto 1 aprile 1976, n. 173, ha
confermato tale disposizione, precisando (art. 1) che le aziende di
credito “devono eseguire il versamento dell’imposta direttamente
all’Ufficio provinciale di Cassa regionale – gestione Banco di Sicilia
– nella cui circoscrizione ha sede la dipendenza che ha ricevuto dal
contribuente l’ordine di pagamento, con imputazione delle somme
relative al capo terzo – capitolo 1020/art. 9 – dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio della Regione”; e dichiarando
(art. 2) che “restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel
decreto ministeriale 3 febbraio 1976, non incompatibili con la norma di
cui al precedente art. 1”.
Considerato che, essendo sopravvenuto il decreto assessoriale 1
aprile 1976, n. 173, non sussistono, allo stato, le gravi ragioni che
possono giustificare l’accoglimento dell’istanza di sospensione, ai
sensi dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell’art. 28
delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione del decreto 3
febbraio 1976, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro, e del telegramma del Ministro per le finanze in
data 29 marzo 1976 n. 15/01615, proposta dalla Regione siciliana con il
ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
LUIGI BROSIO – Cancelliere