Ordinanza N. 115 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1980
Data deposito/pubblicazione
16/07/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/07/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 e dell’art. 10
della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22 (esercizio
dell’attività venatoria) anche in relazione alla legge 16 maggio 1970,
n. 281 promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 giugno 1978 dal pretore di San Donà di
Piave nel procedimento civile vertente tra Di Pietro Pierurbano e la
Regione Veneto, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 18
ottobre 1978;
2) ordinanza emessa il 9 marzo 1978 dal pretore di Chioggia nel
procedimento civile vertente tra Lutto Lino ed altro e la Regione
Veneto, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979;
3) ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal pretore di Ancona nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Alessandroni Fernando ed altri
e la Regione Marche, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo
1979;
4) ordinanza emessa il 9 dicembre 1978 dal pretore di Portogruaro
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mummolo Raffaele ed altri
e la Regione Veneto, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 24
ottobre 1979;
5) ordinanza emessa il 28 febbraio 1979 dal pretore di Ancona nel
procedimento civile vertente tra Guidi Guido e la Regione Marche,
iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5 dicembre 1979.
Udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i pretori di San Donà di
Piave, di Chioggia e Portogruaro hanno rispettivamente sollevato, in
riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 8
settembre 1974, n. 48, ai sensi del quale l’esercizio dell’attività
venatoria, nelle zone del territorio regionale soggette a regime di
caccia controllata, è subordinato al possesso di un tesserino,
rilasciato dagli organi competenti dietro versamento di una quota di
partecipazione alle relative spese di gestione;
che identica questione di legittimità costituzionale viene, con le
ordinanze in epigrafe e in distinti giudizi, sollevata dal pretore di
Ancona, riguardo all’art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto
1976, n. 22: la quale ultima prescrive, al pari della censurata norma
della legge della Regione Veneto, il possesso di un tesserino per
l’esercizio della caccia nella Regione, e ne subordina il rilascio al
versamento di una somma di denaro, i cui proventi, ai sensi della
stessa legge, sono esclusivamente destinati all’attività venatoria nel
territorio marchigiano;
considerato che, data l’identità della questione i giudizi
promossi con le ordinanze in epigrafe vanno riuniti e congiuntamente
decisi;
che nessuno si è costituito in giudizio;
considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non
fondata con sentenza n. 148 del 1979;
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 8
settembre 1974, n. 48 e dell’art. 10 della legge della Regione Marche 9
agosto 1976, n. 22, sollevata con le ordinanze in epigrafe in
riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e già decisa con la sentenza n.
148 del 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere