Ordinanza N. 1152 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1988
Data deposito/pubblicazione
29/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1988
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro), promosso con
ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal Pretore di Chioggia nel
procedimento civile vertente tra Donà Ornote ed altro e l’Ufficio
del Registro di Venezia ed altro, iscritta al n. 12 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Chioggia, nel procedimento promosso da
Donà Ornote e Boscolo Ines “Berto” contro l’Ufficio del Registro di
Venezia, per opposizione all’ingiunzione fiscale intimata nei
confronti di essi ricorrenti per il pagamento dell’INVIM, con
ordinanza del 6 novembre 1987 (R.O. n. 12 del 1988), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, n. 4, del
d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro), nella parte in cui
non consente la sospensione della riscossione delle imposte e della
eventuale esecuzione coattiva al giudice ordinario, per violazione
degli artt. 24 e 113 Cost.;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha
concluso per l’inammissibilità della questione e, in subordine, per
la manifesta infondatezza;
Considerato che il giudice a quo ha sollevato l’incidente di
costituzionalità dopo avere ordinato la sospensione della
riscossione della imposta e degli atti esecutivi e che, pertanto, va
dichiarata la inammissibilità della questione alla stregua della
costante giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 142/1988;
550/1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro), sollevata, con riferimento agli
artt. 24 e 113, Cost., dal Pretore di Chioggia con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI