Ordinanza N. 1159 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1988
Data deposito/pubblicazione
29/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI;
lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei
dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984
dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Sepe Quarta Cirri Maria
Marcella contro l’I.N.A.M. ed altri, iscritta al n. 124 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell’anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24
gennaio 1984 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1988 – R.O. n. 124 del
1988), in causa tra Sepe Quarta Cirri Maria Marcella e l’I.N.A.M.,
diretta ad ottenere, a decorrere dalla entrata in vigore della legge
n. 151/1975, le quote di aggiunta di famiglia per i figli minori non
percepite dal marito, siccome lavoratore autonomo, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d. leg.vo
lgt. 21 novembre 1945, n.722, e successive modificazioni, per
violazione degli artt. 3, 29 e 37 Cost., per la discriminazione
operata ai danni della donna lavoratrice coniugata, con prole minore,
rispetto al lavoratore coniugato con figli minori; e per la lesione
dei principi di parità di diritti fra tutti i cittadini e in specie
tra coniugi, nonché tra lavoratori di entrambi i sessi;
Considerato che la questione è stata già ritenuta fondata da
questa Corte (sent. n. 365/1988);
che, per effetto della stessa sentenza, la norma censurata è
stata espunta dall’ordinamento guridico;
che, quindi, la questione ora sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 del d. leg.vo lgt. 21
novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei
dipendenti statali), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29 e 37
Cost., dal T.A.R. del Lazio con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI