Ordinanza N. 116 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
02/04/1999
Data deposito/pubblicazione
02/04/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio
della Magistratura militare), promosso con ordinanza emessa il 28
aprile 1998 dal Consiglio della Magistratura militare di Roma,
iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Consiglio della Magistratura militare in sede
disciplinare, con ordinanza in data 28 aprile 1998, ha sollevato: a)
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4,
della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della
Magistratura militare), in riferimento agli artt. 3 e 25, primo
comma, della Costituzione; b) questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, della medesima legge n. 561 del
1988, in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione;
che, con riguardo alla prima questione, il rimettente,
confermando l’indirizzo da esso già espresso in altre precedenti
ordinanze di rimessione, osserva che nonostante la natura
giurisdizionale della funzione disciplinare del CMM (riconosciuta da
questa Corte nella sentenza n. 71 del 1995) tale funzione, tuttavia –
in applicazione della normativa denunciata che non prevede
l’istituzione di un’apposita sezione disciplinare – viene esercitata
dal CMM nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile da
otto a sei membri di volta in volta stabilito all’insegna di un’ampia
discrezionalità dei singoli giudici e del presidente del collegio
che appare di assai dubbia compatibilità con la garanzia della
precostituzione per legge del giudice naturale, nel cui ambito “è
difficile affermare che non sia compresa la basilare esigenza della
predeterminazione per legge della composizione del collegio
giudicante con un numero fisso e invariabile di membri”;
che, quanto alla seconda questione, il Consiglio rimettente
rileva che la disposizione impugnata, nella parte in cui non prevede
il collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del
CMM (che va collegata all’art. 2, comma 5, delle normative di
attuazione della legge n. 561 del 1988 di cui al d.P.R. 24 marzo
1989, n. 158, ove si dispone che i suddetti magistrati “continuano ad
esercitare le funzioni giudiziarie”), si pone in contrasto con i
principi e le garanzie di indipendenza posti dai parametri invocati
che comportano la previsione legislativa di adeguate situazioni di
incompatibilità oltre che di astensione e ricusazione, essendo
facile che (così come si è verificato nel caso di specie e in molti
altri procedimenti disciplinari) si riscontrino situazioni di
collegamento tra i componenti elettivi del CMM e le vicende da
esaminare in sede disciplinare rispetto alle quali, invece, essi
dovrebbero essere, o almeno apparire, in posizione di terzietà.
Considerato che la prima questione di legittimità costituzionale
è già stata esaminata da questa Corte nella sentenza n. 52 del 1998
e nella successiva ordinanza n. 251 del 1998, rispetto alle quali
l’attuale giudice a quo non propone argomenti ulteriori o comunque
tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalità;
che con riferimento alla seconda questione di legittimità
costituzionale va osservato che la mancata previsione del
collocamento fuori ruolo dei magistrati militari che compongono il
Consiglio della Magistratura militare trova una giustificazione,
oltre che nell’esiguità dell’organico della Magistratura militare,
nell’affinità della disciplina dell’organo di autogoverno della
Magistratura militare con quella di autogoverno della Magistratura
amministrativa e contabile per i quali, del pari, non è previsto il
collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, il che non
appare vulnerare l’autonomia degli organi stessi;
che, pertanto, entrambe le questioni attualmente sollevate vanno
dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre
1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare)
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della
Costituzione, dal Consiglio della Magistratura militare con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, della stessa legge 30 dicembre
1988, n. 561 sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 della
Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola