Ordinanza N. 1161 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1988
Data deposito/pubblicazione
29/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI;
quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con
ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Abbiategrasso nel
procedimento civile vertente tra Cotti Piero e la S.p.a Litografica
Fornaroli, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell’anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;.
Ritenuto che il Pretore di Abbiategrasso, con ordinanza emessa il
2 ottobre 1987 (R.O. n. 230/1988) in causa tra Cotti Piero contro la
S.p.a. Litografica Fornaroli, diretto ad ottenere il pagamento del
trattamento economico di malattia non corrispostogli perché assente
alla visita medica di controllo domiciliare, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 5, quattordicesimo comma,
del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di tali termini), convertito, con modificazioni, nella legge
11 novembre 1983, n. 638, ove sia interpretato nel senso di far
discendere la sanzione della decadenza dal diritto a qualsiasi
trattamento economico di malattia dalla circostanza che il lavoratore
sia assente alla visita di controllo domiciliare e non invece
dall’accertamento dell’inesistenza della malattia medesima;
che ha rilevato la violazione degli art. 2, 13, 32, 36 e 38
Cost. perché il controllo si risolve in una pesante compromissione
della libertà del lavoratore privato di disporre del proprio tempo e
del proprio spazio vitale, con conseguente vanificazione del
trattamento assicurativo-previdenziale e della garanzia di mezzi
adeguati alle proprie esigenze di vita;
Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata
da questa Corte con sentenza n. 78 del 1988 e poi dichiarata
manifestamente infondata (ord. n. 943 del 1988);
che non si rinvengono ragioni nuove e diverse per una differente
decisione;
che, pertanto, la questione ora sollevata va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizione
per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n.638, sollevata, con riferimento agli art. 2, 13, 32, 36, 38
Cost., dal Pretore di Abbiategrasso con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI