Ordinanza N. 1162 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1988
Data deposito/pubblicazione
29/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI;
8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e
norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa
il 1° aprile 1987 dalla Corte dei Conti – Sez. II giurisdizionale nel
giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei
confronti di Pulci Paolo ed altri, iscritta al n. 44 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale, dell’anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza emessa il 1° aprile
1987 (pervenuta alla Corte il 4 febbraio 1988 – R.O. n. 44/1988) nel
giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei
confronti di Pulci Paolo ed altri, per danno ambientale, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, primo, secondo
e terzo comma, legge 8 luglio 1986, n. 349, con riferimento agli
artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 9, primo comma, 24, 25,
primo comma, 28, 54, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 103,
secondo comma, 114, 128, Cost.:
a) per mancata previsione della titolarità del diritto al
risarcimento dei danni ambientali a favore delle comunità e degli
enti territoriali interessati, nonostante i principi costituzionali
del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali (Stato
unitario decentrato, con attribuzione alle Regioni di potestà
legislativa ed amministrativa e conferimento alle Province ed ai
Comuni di poteri di autogoverno);
b) per la mancata assicurazione, a tutti i soggetti titolari,
della pretesa al risarcimento dei danni ambientali e conseguente
disparità di trattamento e diniego di difesa, specie per quanto
riguarda la tutela del paesaggio;
c) per la mancata tutela del buon andamento
dell’Amministrazione conseguente alla limitata previsione della
responsabilità dei funzionari amministrativi e dei dipendenti
pubblici, per i quali, non essendo istituita una sostituzione
processuale ufficiosa nell’esercizio dell’azione risarcitoria, si
renderebbe di fatto, non configurabile la responsabilità stessa, ex
art. 28 Cost.;
d) per la mancata precisazione dei destinatari della
legittimazione processuale, della natura e delle modalità di
esercizio dell’azione risarcitoria, nonché dell’obbligatorietà
della medesima, con difetto di previsione della sostituzione
processuale ufficiosa ad opera del Pubblico Ministero;
e) per la mancanza di una efficace tutela giurisdizionale
intesa alla restitutio in integrum dei beni pubblici ambientali
obiettivamente considerati;
f) per l’assenza di un collegamento tra la previsione della
responsabilità per il c.d. danno erariale indiretto e la materia del
danno pubblico ambientale, perché, pur essendo prevista la
responsabilità diretta dell’Amministrazione statale, non si è
prevista la responsabilità diretta degli Enti territoriali per fatto
illecito dei propri funzionari; onde la privazione della tutela
patrimoniale degli enti territoriali;
g) per il mancato perseguimento dell’illecito ambientale nei
riflessi creditori e debitori propri delle persone giuridiche, dello
Stato e degli Enti territoriali e per la mancanza di una disciplina
omogenea della responsabilità individuale degli amministratori e dei
dipendenti, a seguito della divisione della giurisdizione tra il
giudice ordinario e il magistrato contabile, con violazione della
garanzia del giudice naturale precostituito per legge e della riserva
della materia della contabilità pubblica, nella quale rientrerebbe
il danno ambientale, con violazione anche del principio
dell’adempimento della funzione pubblica con “disciplina ed onore”;
h) per le gravi lacune della garanzia di tutela del bene
ambientale, in contrasto con il principio della sovranità popolare,
che informa di sé e giustifica il c.d. diritto all’ambiente;
Considerato che le censure sollevate attengono in massima parte
all’esercizio del potere discrezionale del legislatore nell’assetto
delle giurisdizioni e nell’apprestamento dei mezzi di tutela di beni
che soddisfano pubblici interessi anche di carattere primario;
che le scelte operate non sono sindacabili nel giudizio di
costituzionalità ove non siano assolutamente irrazionali;
che già questa Corte (sent. n. 641/1987) ha delineato i
principi che fondano la responsabilità ex art. 2043 c.c. per danni
ambientali e l’attribuzione dei relativi giudizi alla giurisdizione
del giudice ordinario anziché alla Corte dei Conti;
che gli altri rilievi contenuti nell’ordinanza di rinvio si
concretano in critiche al nuovo assetto legislativo le cui lacune e
deficienze sono state già notate da questa Corte (sent. n.
641/1987);
che i relativi rimedi sono di spettanza del legislatore specie
per quanto riguarda l’eventuale ampliamento della legittimazione ad
agire ad altri Enti e comunità interessate e la officialità
dell’azione, affinché sia assicurata la piena tutela del bene
ambientale;
che, pertanto, proprio per la precedente declaratoria di non
fondatezza della questione già sollevata e decisa, ed in mancanza di
argomenti nuovi e decisivi ai fini del giudizio di costituzionalità,
va emessa declaratoria di manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 18, primo, secondo e terzo comma, della
legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente
e norme in materia di danno ambientale), sollevata, con riferimento
agli artt. 1, secondo comma; 3, primo comma; 5; 9, primo comma; 24;
25, primo comma; 28; 54, secondo comma; 97, primo e secondo comma;
103, secondo comma; 114; 128 Cost., dalla Corte dei Conti con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI