Ordinanza N. 1163 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1988
Data deposito/pubblicazione
29/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal Tribunale di
sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a
Sollazzo Rosario, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell’anno 1988;
2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal Tribunale di
sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a
Castelli Carlo, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, chiamato a
decidere su due reclami avanzati nei confronti di altrettanti
provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Mantova, con i quali
erano state rigettate le istanze di concessione di un permesso-premio
proposte dai condannati Sollazzo Rosario e Castelli Carlo, ha, con
due ordinanze emesse il 13 ottobre 1987, sollevato, in riferimento
all’art. 27 della Costituzione, questione di legittimità dell’art.
30- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’art. 9
della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui prevede che
“anche” ai “detenuti imputati per un delitto commesso in carcere sia
negato il beneficio del permesso premiale”;
e che nel secondo dei due giudizi è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che la giurisprudenza della Corte di cassazione –
adottando la linea interpretativa seguita a proposito dei permessi
previsti dall’art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, linea tanto
più riferibile ai permessi previsti dall’art. 30- ter della stessa
legge n. 354 del 1975, essendo stata per questi “ulteriormente
accentuata” dal legislatore la “struttura amministrativa” della
procedura – appare costante nel senso che il provvedimento,
pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso
il diniego di un permesso-premio da parte del magistrato di
sorveglianza, non è ricorribile per cassazione, in quanto “rientra
fra quelli volti a regolare la vita di relazione all’interno degli
stabilimenti carcerari e si differenzia da quelli destinati ad
incidere in modo sostanziale sugli effetti e sulla durata del
rapporto instauratosi con l’inizio della esecuzione della pena”, di
modo che il relativo procedimento si configura “come un procedimento
de plano con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure
giurisdizionalizzate”;
e che, pertanto, il tribunale di sorveglianza non è da
ritenersi legittimato a sollevare questioni di legittimità
costituzionale nel corso di procedimenti del genere (cfr.,
anteriormente alla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sentenze n. 87 del
1978 e n. 103 del 1984, ordinanza n. 166 del 1984);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 30-ter, quinto comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
introdotto dall’art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche
alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), sollevata, in
riferimento all’art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Brescia con due ordinanze del 13 ottobre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI