Ordinanza N. 118 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
26/05/1971
Data deposito/pubblicazione
26/05/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/05/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1971 dal pretore di Napoli
nel procedimento penale a carico di Celentano Luigi.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale pendente avanti il
pretore di Napoli contro Celentano Luigi per contravvenzione all’art.
1224 del codice della navigazione, l’imputato ha chiesto alla
Capitaneria di porto di Napoli di essere ammesso all’oblazione ai sensi
dell’art. 1239 del codice della navigazione;
che la Capitaneria ha trasmesso l’istanza al pretore sul
presupposto che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della
giurisdizione penale del comandante di porto di cui alla sentenza di
questa Corte n. 121 del 1970 abbia fatto venir meno anche la competenza
di tale organo a decidere sulle domande di oblazione delle
contravvenzioni;
che il pretore, in considerazione delle differenze esistenti fra
l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 del codice penale e quella
speciale prevista dal codice della navigazione, ha ritenuto che la
competenza del comandante di porto non sia venuta meno ed ha
conseguentemente restituito gli atti;
che la Capitaneria ha ribadito il suo punto di vista, suffragandolo
con un parere espresso dal Ministero di grazia e giustizia;
che, con ricorso 1 febbraio 1971, il pretore di Napoli ha chiesto a
questa Corte la risoluzione del conflitto di attribuzione fra i poteri
dello Stato a suo avviso derivante da tale contrasto di opinioni.
Considerato che il punto controverso è stato risolto da questa
Corte con l’ordinanza n. 52 del 1971, con la quale è stata dichiarata
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1239 del codice della navigazione, sul presupposto che tale
norma, al pari di altre non più applicabili alla giurisdizione penale
del comandante di porto venuta meno per effetto della dichiarazione
d’incostituzionalità, è tuttavia applicabile in relazione
all’attività degli altri organi aventi competenza sui reati previsti
dal codice della navigazione;
che pregiudiziale appare comunque la considerazione che il
comandante di porto non è organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene, ai sensi
dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che tale osservazione assorbe altri profili, pure attinenti
all’ammissibilità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal pretore di Napoli col provvedimento di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.