Ordinanza N. 12 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
04/02/1967
Data deposito/pubblicazione
04/02/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/02/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1965 dal Pretore di Pietrasanta
nel procedimento penale a carico di Italiani Renato, iscritta al n. 108
del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 175 del 6 luglio 1966;
2) ordinanza emessa il 27 aprile 1966 dal Tribunale di Melfi nel
procedimento penale a carico di Spione Andrea, iscritta al n. 112 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966;
3) ordinanza emessa il 21 aprile 1966 dal Tribunale di Spoleto nel
procedimento penale a carico di Locci Alberto Mario, iscritta al n. 134
del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966;
4) ordinanza emessa il 23 febbraio 1966 dal Pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Marzolla Elio e Pizzirani Alberto,
iscritta al n. 140 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1996.
Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione
del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate nell’epigrafe, è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
398 del Codice di procedura penale, nella parte in cui consente che nei
procedimenti pretorili l’imputato venga tratto a giudizio, senza che lo
stesso sia stato interrogato in istruttoria, ovvero senza che il fatto
sia stato enunciato in un mandato di cattura, di comparizione o di
accompagnamento rimasto senza effetto;
che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parte;
Considerato che, con sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, questa
Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 398 del Codice di
procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del
Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l’interrogatorio
dell’imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione;
che, pertanto, tale disposizione ha cessato di avere efficacia e
non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30,
terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87):
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87
del 1953 e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause indicate nell’epigrafe,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 398 del Codice di procedura penale nella parte
in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la
contestazione del fatto e l’interrogatorio dell’imputato qualora si
proceda al compimento di atti di istruzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI.