Ordinanza N. 120 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
07/07/1981
Data deposito/pubblicazione
07/07/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/06/1981
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
22 maggio 1976, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 13 maggio 1976, n. 228, recante provvedimenti urgenti sulla
proroga dei contratti di locazione) e dell’art. 1, primo comma, della
legge 31 luglio 1975, n. 363 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, recante provvedimenti urgenti sulla
proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl’immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1978 dal pretore di
Genova nel procedimento civile vertente tra Pagliai Pia e Montereggio
Ezio Salvatore, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 9 gennaio
1980.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato;
udito nella camera di consiglio dell’11 dicembre 1980 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 maggio 1978 (pervenuta a
questa Corte il 16 ottobre 1979), il pretore di Genova ha dichiarato
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 della legge 22 maggio 1976, n. 349, e 1,
primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 363 (rectius, art. 1 del
d.l. 13 maggio 1976, n. 228, convertito con modificazioni in legge 22
maggio 1976, n. 349, che proroga fino alla data del 31 dicembre 1976 i
contratti di locazione in corso, prescrivendo che sino a tale data
continuino ad applicarsi le disposizioni del d.l. 25 giugno 1975, n.
255, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 1975, n. 363),
nella parte in cui dispongono, per gl’immobili adibiti ad uso di
abitazione, che la proroga si applichi limitatamente ai contratti
stipulati con conduttori che abbiano un reddito complessivo netto annuo
non superiore a lire 4 milioni, senza tener conto del carico di
famiglia del conduttore,
a) per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, “giacché
situazioni profondamente disuguali vengono trattate in modo uguale”;
b) per contrasto con l’art. 31 della Costituzione, in quanto
“penalizzando di fatto l’inquilino quanto più la sua famiglia è
numerosa” violano il principio di tutela della famiglia; che
l’Avvocatura dello Stato nel suo atto d’intervento ha concluso per la
non fondatezza della sollevata questione;
considerato che nel provvedimento di rimessione si riscontra un
radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza, non essendosi il
giudice a quo dato il dovuto carico (come ribadito dalle recenti
ordinanze di questa Corte n. 61 ed 89 del 1981) di indicare, sia pur
sommariamente, in qual modo la soluzione della proposta questione
necessariamente rilevasse ai fini del decidere.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 22 maggio 1976,
n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 maggio
1976, n. 228, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti
di locazione) e 1, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 363
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 giugno 1975, n.
255, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e sublocazione degl’immobili urbani), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, con l’ordinanza in
epigrafe del pretore di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere