Ordinanza N. 120 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
16/04/1998
Data deposito/pubblicazione
16/04/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/04/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso con
ordinanza emessa il 20 novembre 1996 dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Sardegna, nel giudizio di
responsabilità proposto dal Procuratore regionale nei confronti
degli eredi di Botticini Rinaldo, iscritta al n. 344 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell’anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 novembre 1996, la Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nel corso
di un giudizio di responsabilità amministrativa ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti), nella parte in cui esclude, al di
fuori dei casi di illecito arricchimento del dante causa e di
conseguente indebito arricchimento degli eredi, che la
responsabilità si trasmetta a questi ultimi;
che il collegio rimettente, richiamando la giurisprudenza delle
Sezioni riunite della Corte dei conti, afferma l’applicabilità delle
impugnate disposizioni limitative della responsabilità degli eredi
anche a fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore, in
considerazione della natura lato sensu interpretativa – dei connotati
propri della responsabilità amministrativa – dell’art. 1 della legge
n. 20 del 1994, che non avrebbe “innovato l’ordinamento preesistente,
limitandosi ad esplicitare e a definire alcune caratteristiche
dell’istituto della responsabilità amministrativa già insite nello
stesso”;
che da tale premessa discenderebbe, ad avviso del collegio
rimettente, la rilevanza della questione, ritenuta altresì dal
giudice a quo non manifestamente infondata in quanto il primo comma
dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994 introdurrebbe una deroga
ingiustificata alle norme generali in materia di trasmissibilità
mortis causa (artt. 752 e 754 cod. civ.) a sfavore del creditore
ente pubblico, in contrasto con il principio di eguaglianza e con il
principio di buon andamento della pubblica amministrazione;
che, sotto un ulteriore profilo, la Sezione giurisdizionale per
la Regione Sardegna ritiene costituzionalmente illegittima la
disciplina impugnata, per contrasto con i medesimi parametri
costituzionali, giacché, nell’ipotesi di più corresponsabili nella
causazione del danno, l’esclusione della responsabilità in capo ad
una delle parti in causa comporterebbe un aggravamento della
posizione debitoria degli altri corresponsabili;
che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
parti private del procedimento a quo né ha spiegato intervento
l’Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che, successivamente all’emissione dell’ordinanza di
rimessione, la legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge,
con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante
disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei
conti), art. 1 e Allegato, ha, in sede di conversione, apportato una
serie di modifiche all’art. 3 del decreto-legge n. 543 del 1996, a
sua volta modificativo dell’impugnato art. 1 della legge n. 20 del
1994;
che tali nuove disposizioni incidono su vari aspetti del regime
della responsabilità amministrativa, prevedendo la “insindacabilità
nel merito delle scelte discrezionali”; la trasmissibilità agli
eredi del “debito”, e non della “responsabilità”; l’obbligo del
giudice contabile, “fermo restando il potere di riduzione”, di tener
conto “dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla
comunità amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilità”; una nuova disciplina della responsabilità
amministrativa per i membri degli organi collegiali; la non
estensione della responsabilità, per atti che rientrano nella
competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, ai titolari
degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero
ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione; la parziarietà
dell’obbligazione risarcitoria, dovendo la Corte dei conti, ove il
fatto dannoso risulti commesso da più persone, valutate le singole
responsabilità, condannare ciascuno “per la parte che vi ha preso”;
che la legge n. 639 del 1996 ha ridefinito la disciplina della
materia della responsabilità amministrativa – anche sotto il duplice
profilo dei limiti alla trasmissibilità del debito relativo agli
eredi e dell’imputazione della responsabilità in caso di più
corresponsabili nella causazione del danno – e, quindi, innovato
ulteriormente il quadro normativo oggetto di scrutinio nell’ordinanza
di rimessione;
che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinché
il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove
disposizioni, la rilevanza della questione sollevata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la regione Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola