Ordinanza N. 121 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
08/07/1969
Data deposito/pubblicazione
08/07/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/06/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
1908, n. 105, sull’abolizione del lavoro notturno dei fornai, promosso
con ordinanza emessa il 2 marzo 1968 dal pretore di Barcellona Pozzo di
Gotto nel procedimento penale a carico di Cucinotta Nunzio, iscritta al
n. 137 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del
Giudice Enzo Capalozza.
Ritenuto che il pretore di Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto,
in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, in
quanto opererebbe un’ingiustificata discriminazione vietando il lavoro
notturno solo ai fornai, e, tra costoro, esclusivamente a quelli che
svolgono “attività lavorativa per pane e pasticcerie”;
che non c’è stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte, con sentenza 26 febbraio 1964, n. 21,
ha dichiarato l’infondatezza della questione sussistendo motivi
igienico-sanitari che giustificano la normativa, sia in riferimento
all’art. 41 della Costituzione (limiti alla libertà di iniziativa
economica privata), sia in riferimento all’art. 3 della Costituzione
(diversità di disciplina per situazioni diverse);
che non sono stati addotti profili da riconsiderare né vi sono
ragioni che inducano la Corte a mutare indirizzo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, proposta con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
– MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.