Ordinanza N. 121 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
07/07/1981
Data deposito/pubblicazione
07/07/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/06/1981
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv.
ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE
FERRARI.
comma secondo, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1 338
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti), dell’art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale) e dell’art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, n.
1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
corrisposti dalla Gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria,
vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con
le ordinanze emesse dal Pretore di Trento il 2 ottobre 1979, di Brescia
il 23 ottobre 1979, di Tolmezzo il 26 luglio 1979, di Pistoia il 7
novembre 1979, di Pisa il 15 novembre 1979, di Bari il 24 ottobre 1979,
di Siena il 30 gennaio 1980, di Siracusa il 29 febbraio 1980, di
Pistoia il 16 febbraio 1980, di Chieti il 4 marzo 1980, di Bari il 25
marzo 1980, di Lanciano l’8 maggio 1980 (numero due ordinanze), di
Reggio Emilia il 27 febbraio 1980, di Pisa l’8 maggio 1980 e di Voghera
il 2 luglio 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 887, 930 e 942 del
registro ordinanze 1979 e ai nn. 27, 38, 130, 216, 234, 256, 308, 337,
434, 435, 494, 678 e 725 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 43, 50, 78, 85, 124, 138,
145, 152, 166, 180, 201, 194, 270, 325 e 338 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di Cannata Rosario ed altro e di
Cagossi Andrea ed altri;
udito nella camera di consiglio dell’8 aprile 1981 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai nn. 887 e 930 registro
ordinanze 1979; 38, 216, 234, 256, 337, 494 e 725 registro ordinanze
1980 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n.
1338 e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui
esclude il diritto all’integrazione al minimo della pensione diretta a
carico dell’INPS (di invalidità o di vecchiaia) ai titolari di
pensioni dirette della CPDEL (Cassa di previdenza dipendenti enti
locali), qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento
minimo garantito;
che con le ordinanze nn. 27, 130, 434, 435 e 678 registro ordinanze
1980 viene sollevata, in riferimento agli stessi parametri
costituzionali, questione incidentale di legittimità costituzionale
delle predette norme, nella parte in cui escludono il diritto alla
suddetta integrazione ai titolari di pensione diretta dello Stato,
sempre qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento
minimo; che, infine, con le ordinanze nn. 942 registro ordinanze 1979 e
308 registro ordinanze 1980 viene sollevata, in riferimento agli stessi
artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma secondo, della legge n. 1339 del
1962, nella parte in cui esclude il diritto all’integrazione al minimo
della pensione diretta erogata dalla Gestione speciale artigiani per
chi sia già titolare di altra pensione a carico dello Stato.
Considerato che le medesime questioni sono state già prospettate
alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 34 del 1981,
riconoscendone il fondamento, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli impugnati artt. 2, secondo comma, lett. a), legge
12 agosto 1962, n. 1338, e 1, secondo comma, legge 12 agosto 1962, n.
1339;
che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati ulteriori
profili né addotti nuovi argomenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12
agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
dell’art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 – già
decise con sentenza n. 34 del 1981 – sollevate con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere