Ordinanza N. 122 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
28/11/1968
Data deposito/pubblicazione
28/11/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/11/1968
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13,
concernenti ripartizione dei prodotti agricoli, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 14 febbraio 1968 dalla Corte di appello di
Caltanissetta – sezione magistratura del lavoro – nei procedimenti
civili vertenti tra Ferrera Giuseppe e Frangiamone Luigi e tra Scerra
Giuseppe e Frangiamone Luigi, iscritte ai nn. 69 e 70 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 127 del 18 maggio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 27 dell’8 giugno 1968;
2) ordinanza emessa il 6 febbraio 1968 dal Tribunale di Catania nel
procedimento civile vertente tra Giuffrida Bartolo e Pulvirenti
Carmela, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 28 giugno
1968.
Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione
del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate della Corte d’appello
di Caltanissetta e del Tribunale di Catania è stata proposta questione
di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo
1964 n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti ripartizione dei
prodotti agricoli, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della
Costituzione e con riferimento all’art. 14, lett. a. dello Statuto
siciliano;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,
con la sentenza n. 60 del 22 maggio 1968, questa Corte ha dichiarato
non fondata la questione suindicata, che era stata prospettata negli
stessi termini anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3
giugno 1966, n. 13, sulla ripartizione dei prodotti agricoli, per
violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e 14, lett.
a, dello Statuto siciliano, promossa con le ordinanze 14 febbraio 1968
della Corte di appello di Caltanissetta – sezione magistratura del
lavoro – e 6 febbraio 1968 del Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.