Ordinanza N. 122 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
07/07/1981
Data deposito/pubblicazione
07/07/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/06/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
comma ultimo, e 3, comma ultimo, della legge 12 novembre 1976, n. 751;
dell’art. 4, comma sesto, del d.l. 6 luglio 1974, n. 259, convertito
in legge 17 agosto 1974, n. 384; dell’art. 4 legge 17 agosto 1974, n.
384 (Imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze
emesse dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Ferrara il 13 ottobre
1978, di Trieste il 15 maggio 1978, di Lanciano il 20 marzo e il 12
febbraio 1980, di Roma il 15 dicembre 1977 (n. 3 ordinanze), dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Pescara il 21 gennaio 1980 (n. 2
ordinanze), dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Enna il 23
novembre (n. 2 ordinanze), il 21 dicembre e il 1 luglio 1977, di
Napoli il 20 maggio 1980, di Novara il 20 aprile 1979, di Piacenza il
16 novembre 1979 e il 15 novembre 1979 (n. 2 ordinanze) e dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Massa Carrara il 29 giugno 1979,
rispettivamente iscritte ai nn. 190, 252, 485, 486, 586, 587, 588, 685,
686, 710, 711, 712, 713, 772, 834, 860, 861, 862 e 865 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 138, 145, 263, 304 e 325 del 1980 e nn. 13 e 41 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice
relatore Michele Rossano;
Considerato che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
proposte, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della
Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1, comma ultimo, 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme
per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei
coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia
tributaria); 4, comma sesto, d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (modifiche alla
disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle
case di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto
1974, n. 384; 4 legge 17 agosto .1974, n. 384;
Rilevato che le medesime questioni furono proposte in riferimento
agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione da Commissioni
tributarie di 1 e 2 grado nel corso di quaranta procedimenti promossi
da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella liquidazione
dell’IRPEF per l’anno 1974, l’ulteriore detrazione di lire 36.000,
prevista dal citato art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi da lavoro
dipendente di importo annuo non superiore a lire 4.000.000;
Ritenuto che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49 –
individuate le norme impugnate negli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma
ultimo, legge n. 751 del 1976 – ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di tali norme, avendole ritenute in contrasto con l’art.
3 della Costituzione;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale – sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe –
concernenti gli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12
novembre 1976, n. 751, già dichiarati costituzionalmente illegittimi
con sentenza n. 49 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere