Ordinanza N. 122 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
16/04/1999
Data deposito/pubblicazione
16/04/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,
dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio
ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
codice di procedura civile, in relazione al disposto dell’art. 22
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa l’11 marzo
1998 dal giudice istruttore del Tribunale di Bolzano nel procedimento
civile vertente tra Lavoriero Daniela ed altri e Kerer Alois,
iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Bolzano, con
ordinanza emessa l’11 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 669-octies del codice di procedura civile,
in relazione al disposto dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
nella parte in cui prevede il termine perentorio di trenta giorni per
l’inizio del giudizio di merito, a seguito di misura cautelare
concessa ante causam anche nell’ipotesi in cui l’instaurazione del
giudizio di merito debba essere preceduta, a pena di improcedibilità
della domanda, dal decorso del termine di sessanta giorni, ai sensi
dell’art. 22 della citata legge n. 990 del 1969;
che nella fattispecie, come precisa il rimettente, il giudizio di
merito conseguente alla concessione di un provvedimento cautelare
ante causam è stato instaurato nel rispetto del termine stabilito
dall’art. 669-octies cod. proc. civ., ma prima del decorso dello
spatium deliberandi di sessanta giorni dall’invio all’assicurazione
della lettera raccomandata con la richiesta di risarcimento del
danno, imposto dall’indicato art. 22;
che il rimettente si duole del mancato coordinamento delle
menzionate disposizioni che prescrivono rispettivamente il termine
perentorio di trenta giorni per l’instaurazione del giudizio di
merito e il termine dilatorio di sessanta giorni, prima del decorso
del quale la domanda di risarcimento del danno è improponibile;
che, ad avviso del rimettente, non vi sarebbe altro modo di
osservare entrambi i termini imposti dalle citate norme che quello di
richiedere il provvedimento cautelare ante causam solo quando sia
stata inviata all’assicuratore la lettera raccomandata e sia già
decorso un periodo di tempo tale che la scadenza del termine per
l’inizio del giudizio di merito sia successiva alla scadenza del
termine dilatorio;
che ciò tuttavia, come sostiene il rimettente, confligge con la
natura stessa dell’azione cautelare, posta a tutela di chi, nelle
more del giudizio, può subire un danno irreparabile;
che, inoltre, se il giudizio di merito non è instaurato nel
termine prescritto, la misura cautelare perde efficacia, a norma
dell’art. 669-novies cod. proc. civ;
che, a parere del rimettente, il sistema dell’assicurazione
obbligatoria può rivelarsi di pregiudizio al danneggiato, il quale
è costretto a ritardare la richiesta di una misura cautelare a
garanzia del credito risarcitorio, ovvero, qualora agisca
tempestivamente nei confronti del responsabile, può vedersi
paralizzare la domanda di merito per non aver posto l’assicurazione
in condizione di trattare;
che la descritta situazione configura quindi, ad avviso del
rimettente, una palese lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque per
l’infondatezza della questione.
Considerato che le censure del rimettente investono l’art.
669-octies del codice di procedura civile, che prescrive il termine
perentorio di trenta giorni per l’instaurazione del giudizio di
merito a seguito della concessione di un provvedimento cautelare ante
causam;
che, come risulta dall’ordinanza di rimessione, il giudizio a
quo, benché promosso nel rispetto del detto termine perentorio, è
stato tuttavia instaurato prima del decorso del termine dilatorio,
prescritto a pena di improponibilità della domanda dall’art. 22
della legge n. 990 del 1969;
che il decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato
abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento a mezzo di lettera
raccomandata costituisce un presupposto processuale, il quale deve
sussistere al momento della instaurazione del giudizio ed il cui
difetto è rilevabile anche d’ufficio, oltre che su eccezione della
parte interessata, come si è verificato nella specie, con
conseguente declaratoria di improponibilità della domanda;
che appare quindi di tutta evidenza come nella fattispecie il
rimettente non possa adottare altro provvedimento se non la
declaratoria di improponibilità della domanda a causa del mancato
decorso, all’atto della instaurazione del giudizio pendente dinanzi
ad esso rimettente, dell’indicato termine dilatorio di sessanta
giorni;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 669-octies cod. proc. civ., “nella parte in cui prevede il
termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di
merito a seguito di misura cautelare concessa ante causam anche
nell’ipotesi in cui l’instaurazione del giudizio di merito debba
essere preceduta dal decorso del termine di sessanta giorni ai sensi
dell’art. 22 della citata legge n. 990 del 1969 a pena di
improcedibilità della domanda”, è priva di rilevanza nel giudizio a
quo il quale è stato promosso quando la domanda non era ancora
proponibile;
che nella descritta situazione processuale anche un eventuale
intervento di questa Corte nel senso auspicato dal rimettente non
avrebbe alcun effetto, poiché comunque non potrebbe essere rimossa
la causa di improponibilità della domanda, già irrimediabilmente
verificatasi;
che, infatti, seppure il termine per l’inizio del giudizio di
merito decorresse dal momento in cui la domanda giudiziale è
divenuta procedibile, come è previsto per le controversie
individuali di lavoro dal testo novellato del medesimo art.
669-octies cod. proc. civ., ciò non varrebbe a sanare il difetto di
proponibilità della domanda, in quanto il giudizio ad essa relativo
è stato instaurato anteriormente al decorso del termine dilatorio di
sessanta giorni;
che, in definitiva, la questione deve dichiararsi manifestamente
inammissibile, essendo l’esito del giudizio a quo indipendente dal
giudizio di costituzionalità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 669-octies del codice di
procedura civile, in relazione al disposto dell’art. 22 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Bolzano
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola