Ordinanza N. 123 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1967
Data deposito/pubblicazione
23/11/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
108, 109 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell’art. 41, ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, promosso con ordinanza
emessa il 27 aprile 1966 dal pretore di Fermo nel procedimento penale
a carico di Celanzi Luigi, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze
1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del
27 agosto 1966.
Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione
del Giudice Biagio Petrocelli;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Celanzi
Luigi, il pretore di Fermo, con ordinanza del 27 aprile 1966, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 25 e 112 della Costituzione, degli artt. 106, 107, 108, 109 e
110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T. U. delle leggi comunale e
provinciale), concernenti l’oblazione in materia di contravvenzioni ai
regolamenti comunali, nonché dello art. 41, ultimo comma, della legge
17 agosto 1942, n. 1150, che rinvia alle suddette disposizioni per
quanto concerne l’oblazione per le contravvenzioni ai regolamenti in
materia edilizia;
che secondo il pretore il denunciato contrasto sarebbe determinato
dal riconoscimento all’autorità amministrativa di un potere
discrezionale in ordine sia all’accoglimento della istanza di
oblazione, sia alla misura della somma da pagarsi a tali fini;
che l’ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la facoltà concessa all’autorità amministrativa
di accogliere o meno l’istanza di oblazione e di fissare volta per
volta la misura della somma da pagare è in particolare prevista dal
solo art. 108, mentre nelle altre disposizioni del citato T. U. è
fissata la misura dell’ammenda prevista in genere per le violazioni ai
regolamenti comunali (art. 106), è disciplinata l’oblazione nelle mani
dell’agente o funzionario che ha accertato l’infrazione (art. 107),
sono stabilite le conseguenze della eventuale mancata oblazione (art.
109), ed infine è regolata la ripartizione dei proventi delle ammende
(art. 110), e a sua volta nell’art. 41 della legge n. 1150 è soltanto
disposto un rinvio alle norme sopra elencate;
che la questione di legittimità proposta dal pretore di Fermo, e
così delimitata, è identica a quella oggetto della sentenza n. 95
del 26 giugno 1967;
che con detta sentenza la Corte, riportandosi anche a quanto, su
identico oggetto, fu rilevato con la precedente sentenza n. 25 del
1967, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità
costituzionale delle norme che attribuiscono in questa materia poteri
di screzionali all’autorità amministrativa;
che non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe, e ordina
la restituzione degli atti al pretore di Fermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.