Ordinanza N. 123 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
10/10/1979
Data deposito/pubblicazione
10/10/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/10/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
poteri dello Stato, sollevato dal Ministro per la marina mercantile, in
proprio e per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso 13 aprile 1977, nei confronti del pretore di Genova, relativo
all’ordinanza 25 febbraio 1977 del predetto pretore con la quale veniva
vietata la pesca e la commercializzazione del novellame di qualunque
specie marina, iscritto al n. 7 del registro confl. 1977.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Ministro per la marina mercantile, in proprio
nonché per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, mediante
ricorso depositato il 13 aprile 1977, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del pretore di Genova, avverso l’ordinanza
25 febbraio 1977, con la quale il pretore ha vietato la pesca e la
commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto
il territorio nazionale, a partire dalle ore 24 del 26 febbraio, ed ha
disposto il sequestro del “prodotto eventualmente rinvenuto sul
mercato”: assumendo che concorrebbero in tal caso tutti i requisiti
necessari affinché insorga un conflitto fra poteri dello Stato, sia
perché il Ministro ricorrente – da solo o per delega del Presidente
del Consiglio dei ministri – disporrebbe della competenza a dichiarare
definitivamente la volontà del potere esecutivo, sia perché sarebbe
indiscutibile la legittimazione passiva di un giudice quale il pretore
di Genova, sia perché il pretore avrebbe in sostanza annullato il
decreto ministeriale 18 gennaio 1977 (con il quale il Ministro per la
marina mercantile autorizzava la pesca del novellame di sarda in alcuni
compartimenti marittimi, quanto al periodo 1 febbraio-31 marzo 1977),
in violazione delle norme costituzionali che conferirebbero ai giudici
ordinari la sola “affermazione dell’ordinamento nel caso concreto,
cioè nei confronti di uno o più soggetti determinati”;
che questa Corte, con ordinanza n. 85 del 1978, sospesa ogni
pronuncia sull’ammissibilità del ricorso, ha disposto la acquisizione
di tutti gli atti relativi al procedimento cui si riferisce l’ordinanza
25 febbraio 1977 del pretore di Genova, al fine di accertare se
esistano i presupposti di un conflitto risolvibile dalla Corte stessa;
che dagli atti in questione risulta quanto segue: a) il veterinario
capo del Comune di Genova, con rapporto informativo del 17 febbraio
1977, prospettava al pretore di Genova i suoi dubbi circa la
legittimità del decreto ministeriale 18 gennaio 1977, rilevando la
pratica impossibilità di discernere – nel corso della pesca – il
novellame di sarda e di acciuga dal novellame di altre specie marine,
con irreparabile danno faunistico ed ecologico, e sostenendo che la
deroga relativa alla pesca del “bianchetto” non sarebbe stata intesa a
soddisfare le esigenze indicate dall’art. 32 della legge n. 963 del
1965; b) il pretore di Genova, sulla base del predetto rapporto,
emetteva senz’altro l’ordinanza impugnata, disponendone la
notificazione “agli organi preposti al controllo, ai veterinari dei
mercati ittici e alle persone, enti, associazioni che si dedicano alla
pesca ed al commercio del novellame”; c) i carabinieri del N.A.S. di
Genova sequestravano, in data 31 marzo 1977, trenta chilogrammi di
“bianchetto” presso la trattoria Mentana di Genova; d) il pretore di
Genova inviava conseguentemente, in data 18 aprile 1977, comunicazione
giudiziaria a Donati Giuseppe ed a Sesia Mentana, previe sommarie
informazioni testimoniali assunte dallo stesso Donati, per il reato di
cui all’art. 15 della legge n. 963 del 1965.
Considerato che la Corte è stata convocata, a norma dell’art. 37
della legge n. 87 del 1953, per decidere’ in camera di consiglio se il
ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga “tra organi
competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui
appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni
determinata per i vari poteri da norme costituzionali”; rimanendo
impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà
delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su
questo punto, istanze ed eccezioni (secondo l’ordinanza n. 49 del
1977);
che nel caso in esame “esiste la materia di un conflitto”, dal
momento che il ricorrente invoca gli artt. 101, 102 e 113 della
Costituzione, affinché questa Corte dichiari che non spetta al potere
giudiziario, bensì all’esecutivo, l’emanazione di atti che
astrattamente autorizzino o vietino la pesca di determinate specie;
che sul piano dei requisiti di ordine soggettivo la Corte ha
riconosciuto più volte (ord. n. 228 e n. 229 del 1975; sent. n. 231
del 1975; ord. n. 49 del 1977; ord. n. 87 del 1978) che “i singoli
organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi
legittimati… ad essere parti in conflitti di attribuzione”;
che infine, per quanto riguarda la legittimazione attiva a
sollevare il presente conflitto, essa non spetta al Ministro per la
marina mercantile: sia perché quello esecutivo non è un potere
“diffuso”, ma si risolve a questi effetti nell’intero Governo, in nome
dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo proclamata
dall’art. 95, primo comma, Cost., che altrimenti rischierebbe di
venire compromessa; sia perché – di norma – non assumono rilievo
costituzionale, nei rapporti con gli organi giurisdizionali e con la
magistratura in genere, le specifiche funzioni amministrative dei
singoli ministri, bensì le attribuzioni dell’esecutivo
complessivamente inteso; che legittimato è invece il Presidente del
Consiglio dei ministri, come questa Corte ha già dichiarato nella
citata ordinanza n. 49 del 1977; che il ricorso in esame può essere
per altro imputato al Presidente, dal momento che il Ministro per la
marina mercantile lo ha proposto anche in virtù di una delega
presidenziale; che, dove non si tratti di attribuzioni proprie del solo
Presidente, il ricorso di questi deve però essere fondato sopra una
previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, secondo le
regole che la Corte ha fissato in tema di impugnazioni dirette nonché
di rinvio delle leggi regionali, ai sensi dell’art. 127 Cost. (e con la
sola eccezione espressamente stabilita dall’art. 39, terzo comma, della
legge n. 87 del 1953, quanto ai conflitti di attribuzione fra Stato e
Regioni;
considerato che tale deliberazione è mancata nel caso in esame,
stando almeno al tenore testuale dell’atto introduttivo del presente
giudizio; che, tuttavia, la proposizione dei ricorsi e i conseguenti
giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non sono
sottoposti ad alcun termine, fino a quando la Corte non abbia
dichiarato l’ammissibilità dei ricorsi medesimi; che il vizio può
essere dunque sanato, in applicazione dell’art. 17 cpv. del r.d. 17
agosto 1907, n. 642 (Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato), richiamato dall’art. 22, primo
comma, della legge n. 87 del 1953: purché la notificazione del
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri al pretore di Genova,
nel termine fissato dalla presente ordinanza, sia preceduta da una
conforme deliberazione del Consiglio stesso.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio circa l’ammissibilità e circa
il merito del ricorso;
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del
1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la marina
mercantile, nei confronti del pretore di Genova, con l’atto indicato in
epigrafe.
Dispone:
a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della
presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;
b) che a cura del ricorrente, previa conforme deliberazione del
Consiglio dei ministri da depositare in Cancelleria entro sessanta
giorni dalla data della comunicazione predetta, il ricorso e la
presente ordinanza siano notificati al pretore di Genova, entro novanta
giorni dalla comunicazione stessa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere