Ordinanza N. 123 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
07/07/1981
Data deposito/pubblicazione
07/07/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/06/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto),
promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Pretore di Sassari,
nel procedimento penale a carico di Nigra Gavino ed altri, iscritta al
n. 31 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 70 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, lett. c), n. 1 del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413
(Concessione di amnistia e indulto); con riferimento agli artt. 3, 70 e
79 della Costituzione;
considerato che la questione in esame, con riferimento agli artt.
3 e 79 Cost. è stata ritenuta infondata con la sentenza n. 49 del
1980, e, successivamente, manifestamente infondata con l’ordinanza n.
129 del 1980;
che sotto tali profili, l’ordinanza di rimessione non adduce
aspetti sostanzialmente nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a
modificare la propria giurisprudenza;
che, peraltro, il riferimento all’art. 70 Cost. non fa che
riproporre la medesima questione già esaminata dalla Corte con
riguardo all’art. 3 Cost., in quanto la presunta violazione dell’art.
70 Cost. si sostanzierebbe in una attività creativa della norma che la
genericità del precetto imporrebbe al giudicante in sede applicativa,
cosa questa già esclusa dalla surricordata sentenza e ribadita
dall’ordinanza n. 129 del 1980;
che non sussistono perciò elementi idonei a giustificare un
mutamento della decisione adottata con le pronunce ricordate;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978,
n. 413, sollevata con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere