Ordinanza N. 125 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
16/04/1999
Data deposito/pubblicazione
16/04/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 4 novembre
1997 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra
Sainas Giuseppa e Sabeddu Alessio, iscritta al n. 491 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di merito, instaurato a
seguito della concessione di un provvedimento cautelare, avente ad
oggetto l’assegnazione della casa familiare al genitore naturale
affidatario di figli minori, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza
emessa il 4 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui
non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa
familiare al genitore naturale affidatario di un figlio minore, anche
se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o
di godimento sull’immobile;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe
in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, per violazione
del principio di eguaglianza e del principio di garanzia di ogni
tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio, là
dove non prevede la possibilità, sia pure in termini di criterio
preferenziale rimesso alla discrezionalità del giudice, di
assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di un
figlio minore nato da una convivenza more uxorio;
che, come sostiene il rimettente, la ratio della norma è quella
di assicurare tutela all’interesse della prole, al fine di evitare
alla stessa un forzoso allontanamento dall’ambiente familiare,
dovendosi sottolineare come l’art. 30 della Costituzione abbia inteso
attribuire all’interesse dei minori pari dignità e tutela,
indipendentemente dalla circostanza che i medesimi siano nati dal
matrimonio o al di fuori dello stesso.
Considerato che con sentenza n. 166 del 1998, successiva
all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha esaminato la medesima
questione di legittimità costituzionale, prospettata negli stessi
termini proposti dall’odierno rimettente;
che la detta questione è stata dichiarata non fondata, essendosi
rilevato che l’interpretazione sistematica delle norme in tema di
filiazione, e specificamente degli artt. 261, 147 e 148 del codice
civile, consente di regolamentare le conseguenze, riguardo ai figli,
della cessazione della convivenza di fatto, senza necessità di
ricorrere all’analogia, né ad una declaratoria di
incostituzionalità;
che, in particolare, si è osservato come il principio di
responsabilità genitoriale, che trova fondamento nell’art. 30 della
Costituzione, implichi la soddisfazione delle esigenze di
mantenimento dei figli, indipendentemente dalla qualificazione dello
status non potendo l’attuazione del citato obbligo di mantenimento –
che si sostanzia anche nell’assicurare ai figli l’idoneità della
dimora – essere condizionata dall’assenza del vincolo coniugale tra i
genitori;
che non adducendo il giudice a quo profili nuovi o diversi
rispetto a quelli già esaminati, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art.155, quarto comma, del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal
Tribunale di Cagliari con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola