Ordinanza N. 126 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1967
Data deposito/pubblicazione
23/11/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
1965, n. 162, concernente “Norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti”, promosso con
ordinanza emessa il 16 gennaio 1967 dal pretore di Mortara nel
procedimento penale a carico di Alliod Olga, iscritta al n. 77 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 120 del 13 maggio 1967;
Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione
del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con l’ordinanza sopra indicata è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto,
essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12
novembre 1964, il termine di tre mesi prefissato per l’esercizio della
delega sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge
delegata è stata emanata il successivo giorno 12, ed in quanto,
essendo stata la legge delega pubblicata con ritardo, si sarebbe eluso
il termino predetto;
che l’ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata
ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;
Considerato che con diverse sentenze (nn. 13, 32 e 33 del 1967)
questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni predette e che non
sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare
le precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l’ordinanza indicata in epigrafe ed ordina
la restituzione degli atti al pretore di Mortara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.